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Ordinanza — n. 2151/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties settled dispute and agreed to offset litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2151/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal extinct because the appellant, Aeroporti di Roma S.p.A., voluntarily withdrew the case after settling the dispute with the tax authority. The respondent, Comune di Fiumicino, agreed to this settlement, leading the Court to order the integral offset of litigation expenses between the parties. Consequently, no further review of the underlying tax assessment was conducted.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002: When parties settle a dispute during cassation proceedings and agree to offset litigation costs, the judgment is declared extinct without the need for further uniform contribution payment.

Parole chiave

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cassation appeal extinction litigation cost offset party settlement agreement uniform contribution waiver tax dispute resolution indennizzo per rumore aeroportuale compensazione ed assistenza ai passeggeri domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1-quater DPR 30 maggio 2002, n. 115
115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n.

Giurisprudenza citata

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Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343
228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348
Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n.
Cass., 2 luglio 2015, n. 13636
18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr.
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765
Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n.
Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372
16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n.
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28926-2016 proposto da: AEROPORTI DI ROMA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato DAVIDE DE GIROLAMO giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente– contro COMUNE DI FIUMICINO, in persona del Sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato EUGENIO DELLA VALLE che lo rappresenta e difende procura speciale estesa a margine delcontroricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 2706/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 5/5/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/1/2023 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL'ORFANO RILEVATO CHE Aeroporti di Roma S.p.A. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 25022/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2005, emessi dal Comune di Fiumicino; il Comune resiste con controricorso CONSIDERATO CHE 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione il Comune di Fiumicino; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343;

Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636)

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Cor