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Ordinanza — n. 2140/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal regarding municipal property tax valuation criteria not attached to notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2140/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a municipal property tax assessment, ruling that the lower court correctly applied the law. The taxpayer argued that the tax notice lacked proper motivation because it referenced municipal deliberations without attaching them, claiming these documents were not publicly known. The court held that general municipal deliberations are presumed known to taxpayers through legal publication, so their attachment is not required, and the taxpayer failed to provide specific procedural grounds for contesting the valuation.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32: The obligation to attach normative acts to a tax assessment notice applies only to acts unknown to the taxpayer, not to general municipal deliberations which are presumed known through legal publication.

Parole chiave

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municipal property tax valuation criteria tax notice motivation general deliberations public knowledge presumption tax appeal dismissal procedural admissibility valore venale dell'immobile

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
26350 del 2021, a cui si rinvia), in quanto, secondo l’orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.
Con l’unico motivo formulato la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.,la violazione degli artt.
Artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992
3, cod.proc.civ.,la violazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 7 della l.
Art. 7 della l. n. 212 del 2000
26350 del 2021, a cui si rinvia), in quanto, secondo l’orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n. 26350 del 2021
Sez. 5, n. 9601 del 13/06/2012
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26996/2018 R.G. proposto da: DUE BI IMMOBILIARE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MINCIO N 2, presso lo studio degli Avvocati TAVERNA SALVATORE (TVRSVT53M11H175W) e STEFANINI ANNA (STFNNA67D55L682H), che la rappresentano e difendono, -ricorrente- contro COMUNE DI POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 840/2018 depositata il 13/02/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La Due Bi Immobiliare s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento riferito all’i.c.i. per l’anno di imposta 2010 (per un totale complessivo di euro 35.665,00), in ordine ad alcuni fabbricati ed ad un’area fabbricabile, ubicati nel Comune di Pomezia. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ritenendosi inutilizzabili i criteri di determinazione del valore venale delle aree edificabili, dettati nel 2012, per il calcolo dell’i.c.i. del 2007. 3.All’esito dell’appello del Comune di Pomezia, il ricorso è stato, invece, rigettato, in considerazione dell’inapplicabilità dell’obbligo di allegazione al provvedimento impositivo degli atti normativi o amministrativi generali, conoscibili dal contribuente, e dell’onere del contribuente di formulare una specifica contestazione rispetto al valore venale medio individuato dai Comuni con atti generali. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

5. Ha resistito con controricorso il Comune.

6. Fissata l'adunanza camerale del 13 gennaio 2023, la cau sa è stata trattata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.,la violazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 7 della l. n. 212 del 2000, non consentendo la motivazione dell’impugnato avviso di accertamento di comprendere le ragioni poste dall’ufficio a base del proprio operato, atteso che detta motivazione si è limitata a richiamare gli estremi di due delibere comunali non allegate all’avviso di accertamento e, comunque, inidonee a giustificare l’applicazione del valore medio di mercato in considerazione dei vincoli esistenti sui terreni in esame.

La contribuente ha sottolineato che le delibere, nello stabilire il valore medio di mercato dell’intera zona F (edilizia speciale), richiamano una perizia di stima e non tengono, comunque, conto dell’inserimento dei terreni in esame in zona M2 (attrezzature di servizio di tipo balneare), G2 (residenziale estensiva) e N (parco pubblico). Il motivo è infondato, come già ritenuto da questa Corte nel precedente tra le stesse parti (Sez. V, n. 26350 del 2021, a cui si rinvia), in quanto, secondo l’orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (come, nel caso di specie, delibere relative ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Sez. 5, n. 9601 del 13/06/2012, Rv. 622998 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo, dunque, l’avviso di accertamento correttamente motivato, nonostante la mancata allegazione delle delibere comunali richiamate, contenenti i criteri di determinazione del valore venale medio di mercato applicati, rispetto a cui il contribuente si è limitato ad affermare l’arbitrarietà, ma non ha formulato una contestazione specifica, che non può tardivamente introdurre in giudizio in tale sede. In proposito va, dunque, confermato che le censure relative alla contestazione del valore venale applicato sono inammissibili per difetto di auto-sufficienza, non avendo il contribuente specificato l’atto processuale in cui ha allegato gli asseriti vincoli che renderebbero eccessivo il valore venale medio di mercato rispetto ai propri terreni. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat