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Ordinanza — n. 2139/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal for failure to attach specific zoning resolution justifying market value assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2139/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the taxpayer's cassation appeal against a municipal tax assessment regarding real estate in Pomezia. The taxpayer argued that the tax notice lacked proper motivation by failing to attach specific municipal deliberations establishing the market value criteria, noting the land's specific zoning classification. The court ruled that general council deliberations on valuation criteria are legally public and presumed known, so their attachment was not required, and the taxpayer's specific objections were inadmissible due to lack of procedural specificity.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212; Art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32: The obligation to attach referenced acts in tax assessments applies only to unknown acts, not general public deliberations on valuation criteria which are presumed known.

Parole chiave

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municipal property tax valuation criteria municipal deliberations tax assessment motivation public notice presumption cassation appeal procedural admissibility imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.
Con l’unico motivo formulato la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.,la violazione degli artt.
Art. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992
Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212
26350 del 2021, a cui si rinvia), in quanto, secondo l’orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n.
Art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32
212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Sez. V, n. 26350 del 2021
Sez. 5, n. 9601 del 13/06/2012
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26993/2018 R.G. proposto da: DUE BI IMMOBILIARE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MINCIO N 2, presso lo studio degli Avvocati TAVERNA SALVATORE (TVRSVT53M11H175W) e STEFANINI ANNA (STFNNA67D55L682H), che la rappresentano e difendono, -ricorrente- contro COMUNE DI POMEZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato DI BENEDETTO PIETRO (DBNPTR45M19H096E), che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

LAZIO n. 827/2018, depositata il 13/02/2018, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/01/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI. RILEVATO 1.La Due Bi Immobiliare s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento riferito all’i.c.i. per l’anno di imposta 2007 (per un totale complessivo di euro 37.650,00), in ordine ad alcuni fabbricati ed ad un’area fabbricabile, ubicati nel Comune di Pomezia. 2.Il ricorso è stato accolto in primo grado, ritenendosi inutilizzabili i criteri di determinazione del valore venale delle aree edificabili, dettati nel 2012, per il calcolo dell’i.c.i. del 2007. 3.All’esito dell’appello del Comune di Pomezia, il ricorso è stato, invece, rigettato. 4.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la contribuente.

5. Ha resistito con controricorso il Comune.

6. Fissata l'adunanza camerale del 13 gennaio 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo formulato la contribuente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc.civ.,la violazione degli artt. 5 e 11 del d.lgs. n. 504 del 1992 e 7 della l. n. 212 del 2000, non consentendo la motivazione dell’impugnato avviso di accertamento di comprendere le ragioni poste dall’ufficio a base del proprio operato, atteso che detta motivazione si è limitata a richiamare gli estremi di due delibere comunali non allegate all’avviso di accertamento e, comunque, inidonee a giustificare l’applicazione del valore medio di mercato in considerazione dei vincoli esistenti sui terreni in esame.

La contribuente ha sottolineato che le delibere, nello stabilire il valore medio di mercato dell’intera zona F (edilizia speciale), richiamano una perizia di stima e non tengono, comunque, conto dell’inserimento dei terreni in esame in zona M2 (attrezzature di servizio di tipo balneare), G2 (residenziale estensiva) e N (parco pubblico). Il motivo è infondato, come già ritenuto da questa Corte nel precedente tra le stesse parti (Sez. V, n. 26350 del 2021, a cui si rinvia), in quanto, secondo l’orientamento delle giurisprudenza di legittimità, in tema di imposta comunale sugli immobili, l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento, ai sensi dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, degli atti cui si faccia riferimento nella motivazione riguarda necessariamente, come precisato dall'art. 1 del d.lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, gli atti non conosciuti e non altrimenti conoscibili dal contribuente, ma non gli atti generali come le delibere del consiglio comunale (nel caso di specie, delibere relative ai criteri di stima dei terreni edificabili) che essendo soggette a pubblicità legale, si presumono conoscibili (Sez. 5, n. 9601 del 13/06/2012, Rv. 622998 - 01).

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo, dunque, l’avviso di accertamento correttamente motivato, nonostante la mancata allegazione delle delibere comunali richiamate, contenenti i criteri di determinazione del valore venale medio di mercato applicati, rispetto a cui il contribuente si è limitato ad affermare l’arbitrarietà, ma non ha formulato una contestazione specifica, che non può tardivamente introdurre in giudizio in tale sede. In proposito va, dunque, confermato che le censure relative alla contestazione del valore venale applicato sono inammissibili per difetto di auto-sufficienza, non avendo il contribuente specificato l’atto processuale in cui ha allegato gli asseriti vincoli che renderebbero eccessivo il valore venale medio di mercato rispetto ai propri terreni. 3.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell'articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'articolo 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato p