Cassation appeal dismissed due to lack of interest after tax dispute settlement reached with municipality.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant had reached a settlement agreement with the tax authority, eliminating the need for a judicial decision. The appellant argued violations regarding tax assessment methods and surface measurements for floating docks but admitted to a transactional settlement in December 2020. Consequently, the court found the lack of interest in obtaining a ruling on the merits, rendering the appeal legally inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible when the appellant has reached a settlement agreement with the opposing party, thereby creating a lack of interest in obtaining a judicial decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1556/2018 R.G. proposto da SERVIZI AUSILIARI MARITTIMF,«, ORMEGGIO E PILOTAGGIO SAS, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GAMBARDELLA SIMONA (GMBSMN68P62F839F) DIACO CORRADO (DCICRD6ODO3I820W). -ricorrente- contro A e G SPA. nonché Comune di Bacoli. -intimati- avverso SENTENZA n. 6791/2017 di COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 21/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere ORONZO DE MASI. RITENUTO CHE 1. Con la suindicata sentenza, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l'appello proposto dalla società SERVIZI AUSILIARI MARITTIMI ORMEGGIO E PILOTAGGIO avverso la sentenza n. 15332/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, sfavorevole alla contribuente, con condanna alle spese di lite.
2. Il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una ingiunzione fiscale con cui veniva chiesto il pagamento relativo alla TARSU per le annualità 2013 e 2014, in relazione a pontili galleggianti destinati all'ormeggio di unità da diporto, di cui la contribuente aveva chiesto l'annullamento eccependo la mancata misurazione della superficie tassata e, comunque, l'illegittima equiparazione tariffaria dei pontili agli stabilimenti balneari.
3. Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; le parti intimate non si sono costituite in giudizio.
4. L'adunanza camerale del 18/1/2023 è stata tenuta mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 140 bis c.p.c., giusta decreto in data 16/1/2023 del presidente del collegio. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo la società contribuente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 72 del d.lgs. n. 507 del 1993, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene la notifica di propedeutico avviso di accertamento come adempimento non richiesto nell'ipotesi di omesso pagamento del tributo.
2. Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 62, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, in all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non avere la CTR rilevato la omessa misurazione della reale consistenza della superficie occupata dai pontili galleggianti destinati all'ormeggio di unità da diporto, determinata invece sulla scorta dell'atto concessorio.
3. Con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norme, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e segnatamente degli artt. 2697 c.c. e 7 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR considerato che, in merito all'errato calcolo della superficie tassabile, la società aveva in precedenza diffidato il Comune di Bacoli quando aveva richiesto il pagamento, a titolo di acconto della TARES per l'anno 2013, di una somma pari a circa euro 8.000,00.
4. L'odierna ricorrente ha depositato istanza, datata 7/12/2020, per chiedere la declaratoria di cessazione della materia del contendere essendo intervenuto accordo transattivo (n. 0017839 del 12/8/2020) con il Comune di Bacoli mediante ricalco del tributo e rateizzazione del pagamento delle annualità dal 2013 al 2019 (v. documentazione allegata alla istanza).
5. Con ordinanza interlocutoria del 18/1272020 la Corte ha - inutilmente - chiesto all'Ente impositore informazioni in ordine alla riferita transazione.
6. Tanto premesso, dalla documentazione allegata e prodotta dalla contribuente si ricava la sopravvenuta mancanza d'interesse ad una decisione del ricorso per cassazione che, conseguentemente, va dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Il tenore della decisione adottata esclude l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 13636/2015).
P.Q.M.
La Corte, dichiara il ricorso inammissibile. Così d