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Sentenza — n. 2109/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal and declares procedure extinct due to early settlement payment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2109/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax procedure extinct following the taxpayers' payment of the simplified settlement amounts. The original dispute involved an inheritance tax assessment where the tax authority argued for a reduced social asset value based on property degradation between the last balance sheet and the date of death. The court ruled that the procedural outcome was determined by the parties' voluntary resolution rather than the merits of the valuation argument.

Regesto Legislator

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Art. 5, commi 1, 7 e 8 della Legge 31 agosto 2022 n. 130; Art. 46, comma 3 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546: When taxpayers fulfill the conditions for a simplified settlement and pay the due amounts, the administrative procedure must be declared extinct due to the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure inheritance tax liability social asset valuation property degradation assessment procedural extinction declaration tax authority appeal judicial costs allocation successione del defunto

Disposizioni normative citate

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Art. 5, commi 1, 7 e 8 della Legge 31 agosto 2022 n. 130
In corso di causa, i controricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n.
Art. 46, comma 3 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546
Dopo l'integrale pagamento degli importi dovuti dai controricorrenti, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 721
Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2022, n. 733
Cass., Sez. 5, 18 gennaio 2022, n. 1420
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Testo completo

Ctak. D'( SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 933/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Lana Graziella, Marelli Graziella, Marelli Fabio e Marelli Luigia, Vicidornini Giuseppel rappresentati e difesi dall'Avv. Gianmarco rde I la, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura a mezzo di scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Nicoletta Ferrario da Lonate Pozzolo (MI) il 16 gennaio 2020, rep. n. 175217;

CONTRORICORRENTI AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2023 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo; udita, per la ricorrente, l'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona dell'Avv. Gianmario Rocchitta, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito, per i controricorrenti, l'Avv. Gianmarco Tardella, che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere; udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

Mario Fresi, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere. FATTI DI CAUSA L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia il 28 maggio 2019 n. 2283/22/2019, che, in controversia su avviso di liquidazione della maggiore imposta di successione per l'importo di C 52.037,56 (con i relativi accessori), in dipendenza della rettifica di valore da C 961,972,00 ad C 1.750.420,80, in seguito alla rivalutazione della quota di compartecipazione al capitale della "Clar S.r.l.", di cui il defunto Marelli Amedeo era titolare in vita, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di Lana Graziella, Marelli Graziella, Marellí Fabio e Marelli Luigia, Vicidonnini Giuseppe, nella qualità di eredi legittimi del de cuius, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese il 17 novembre 2016 n. 625/11/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che il valore proporzionalmente risultante dal patrimonio netto della società partecipata dall'ereditando al momento di apertura della successione (al 16 dicembre 2012) dovesse essere ridotto rispetto alle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio (al 31 dicembre 2011) in considerazione delle vicende sopravvenute medio tempore che avevano comportato un irreversibile degrado dell'immobile sociale. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. Lana Graziella, Marelli Graziella, Marelli Fabio e Marelli Luigia, Vicidomini Giuseppe, nella qualità di eredi legittimi del defunto Marelli Amedeo, si sono costituiti con controricorso.

In corso di causa, i controricorrenti hanno chiesto la sospensione del procedimento in seguito alla presentazione dell'istanza di definizione agevolata ex art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n. 130. Dopo l'integrale pagamento degli importi dovuti dai controricorrenti, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere ex art. 46, comma 3, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546. MOTIVI DI RICORSO Con unico motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che il valore della partecipazione sociale non potesse essere determinato in misura proporzionale rispetto al patrimonio netto della società partecipata secondo le risultanze del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, dovendosi tener conto del depauperamento conseguente al degrado subito dall'immobile sociale fino all'apertura della successione al 16 dicembre 2012.RAGIONI DELLA DECISIONE 1.

Premesso che i contribuenti hanno presentato domanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 7 e 8, della Legge 31 agosto 2022 n. 130 ed hanno ottemperato all'integrale pagamento degli importi dovuti per il perfezionamento della definizione agevolata, l'amministrazione finanziaria (sulla scorta della comunicazione pervenuta dal competente ufficio periferico) ha chiesto di dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.

2. Pertanto, non resta che dichiarare l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in seguito alla definizione agevolata della controversia ed alla sopravvenuta carenza di interesse delle parti ad una decisione di merito (tra le tante: Cass., Sez. 5", 12 gennaio 2022, n. 721).

3. Le spese giudiziali restano a carico della parte che le ha anticipate (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 12 gennaio 2022, n. 733).

4. In ragione della definizione agevolata della controversia non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e pertanto non suscettibile, per la sua natura latu sensu sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giud