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Ordinanza Interlocutoria — n. 2105/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax debt case due to new suspension law until July 2023, deferring proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2105/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax debt proceedings and remitted the case to a new hearing date. The lower court had ruled against the taxpayer regarding customs interests, but the taxpayer subsequently requested suspension under new legislation. The court granted this request, pausing the litigation until July 10, 2023, to comply with the invoked statutory provisions.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 197 L. 197/22; When a taxpayer invokes a specific law suspending proceedings, the court must suspend the case and remand it to a new hearing date.

Parole chiave

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tax debt proceedings procedural suspension remittal to new hearing statutory suspension law Cassation interlocutory order obbligo doganale professioni del settore doganale regimi doganali particolari

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 197 L. 197/22
Nelle more la contribuente ha depositato istanza di sospensione della causa ai sensi dell'art. 1 comma 197 L. 197/22.
art. 86 d.P.R. n. 43/73
Sugli interessi ha osservato che poiché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rientra tra gli enti nei confronti dei quali è ammissibile la rottamazione e poiché la normativa condonistica stabilisce l'esclusione di ogni tipo di interesse, anche gli interessi doganali di cui all'art. 86 cit.
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Testo completo

guente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29304/18 R.G. proposto da AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - ricorrente - contro DILEXPORT DI BRUNO DI LEONARDO sas in liquidazione, rappresenta e difesa dagli avv.ti prof. Simone Furian, Maria Luisa Terrin e Maurizio Brizzolari controricorrente - e A.D.E.R. intimata avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 1088/18 depositata il 14.3.2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18.01.2023 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: La Digilexport sas di Bruno Di Leonardo ha impugnato l'atto di espropriazione presso terzi proposto da Equitalia Nord nei suoi confronti contestando il diniego dell'Amministrazione alla c.d. rottamazione dei ruoli di cui all'art. 1 comma 618 e ss. Legge n. 147/13. La CTP di Milano, con sentenza n. 9575/15, ha accolto il ricorso, respingendo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, chiamata in causa, e, nel merito, affermando il diritto della società di aderire al beneficio invocato con esclusione degli interessi di ogni tipo, compresi quelli previsti in materia doganale dall'art. 86 d.P.R. n. 43/73.

Avverso questa sentenza ha proposto appello Equitalia Nord spa che ha insistito nel difetto di giurisdizione, rilevando che l'impugnativa riguardava l'atto di espropriazione presso terzi promosso dalla stessa Equitalia, nonché nella spettanza degli interessi doganali, non rientranti nelle disposizioni relative alla rottamazione. La CTR Lombardia con la sentenza impugnata ha rigettato l'appello. Con riferimento al primo profilo, ha rilevato che l'oggetto del giudizio non riguardava il processo di esecuzione ma il diritto della società di accedere alla rottamazione a seguito del diniego espresso dall'Ufficio mediante l'atto di pignoramento, che costituiva il primo atto con cui, implicitamente, il contribuente era stato informato del rifiuto.

Sugli interessi ha osservato che poiché l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rientra tra gli enti nei confronti dei quali è ammissibile la rottamazione e poiché la normativa condonistica stabilisce l'esclusione di ogni tipo di interesse, anche gli interessi doganali di cui all'art. 86 cit. non sono dovuti. Avverso questa sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Ha resistito con controricorso la società, che ha anche depositato memoria. E' rimasta intimata la A.D.E.R.. Nelle more la contribuente ha depositato istanza di sospensione della causa ai sensi dell'art. 1 comma 197 L. 197/22.

CONSIDERATO CHE: Deve provvedersi a rinvio a nuovo ruolo essendo il processo sospeso sino al 10 luglio 2023 secondo l'invocata normativa. p.q.m. dichiara la sospensione e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tri