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Ordinanza Interlocutoria — n. 2099/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings pending suspension request under new 2022 law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2099/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court granted the taxpayer's request to suspend the tax appeal proceedings pending the outcome of a separate suspension application. The taxpayer challenged a regional tax commission decision denying a cost deduction, while the tax agency did not appear. The court ordered a suspension of the main case and a remand to the new docket based on the specific provisions of the 2022 law.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; Art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022: The court must order the suspension of the proceedings and remand to the new docket when a party deposits a request for suspension under the specified provisions.

Parole chiave

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tax appeal suspension procedural stay order new 2022 law remand to new docket taxpayer rights spese commerciali deduzione delle spese professionali tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022
CONSIDERATO CHE: Nelle more il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio così come richiesto.
Art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022
sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022 e dispone il rinvio a nuovo ruolo.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17110/2016 R.G. proposto da DI MOLFETTA CORRADO, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Roberto Amodio ed elettivamente domiciliato in Roma via Cosseria n. 2 presso lo studio del dott. Alfredo Placidi; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresenta e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliata; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2891/15 depositata il 30.12.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha emesso avviso di accertamento per l'anno 2007 nei confronti dell'imprenditore individuale Di Molfetta Corrado, esercente attività di "lavori di meccanica generale per conto terzi" a a seguito del recupero della spesa di euro 35.000,00, oltre IVA. Impugnato dal contribuente, l'avviso veniva annullato dalla CTP di Bari con sentenza n. 1874/2014. L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello, che la CTR Puglia, con la sentenza sopra indicata, ha accolto ritenendo insussistente l'inerenza del costo.

Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate non si è costituita con controricorso. CONSIDERATO CHE: Nelle more il ricorrente ha depositato istanza di sospensione del giudizio, ai sensi dell'art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 2022; Deve pertanto disporsi la sospensione del giudizio così come richiesto. p.q.m. sospende il giudizio ai sensi dell'art. 5 commi 7 e 10 della legge n. 130 del 2022 e dispone il rinvio a nuovo ruolo. Così deciso in