Cassation appeal dismissed as inadmissible due to client's voluntary withdrawal and subsequent settlement of tax debt.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant voluntarily withdrew the case to settle tax debts under a simplified procedure. Although the withdrawal declaration lacked formal notification to the opposing party, the Court found it sufficient to demonstrate the loss of interest in pursuing the litigation. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were compensated between the parties without imposing the standard double fee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 13 quater d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant, even if not formally notified, establishes a subsequent lack of interest, rendering the appeal inadmissible and precluding the imposition of the double unified contribution fee.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3828/2016 R.G. proposto da OTTOLINI COSTRUZIONI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Alessandro Comunale Botturini ed elettivamente domiciliata in Roma via Acqui n. 7 presso lo studio dell'avv. Gaetano Giordano; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente e ricorrente incidentale condizionato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 1059/15/15 depositata il 15.06.2015;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Ricevuto avviso di accertamento per l'anno 2006, recante la rettifica di ricavi relativi alla vendita di n. 8 appartamenti sulla base dei valori OMI, la Ottolini Costruzioni srl impugnava l'atto davanti alla CTP di Verona che dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto tardivamente. Proposto appello, la CTR Veneto con la sentenza sopra indicata rigettava l'appello nel merito. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate che ha proposto ricorso incidentale condizionato fondato su un motivo. CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso avendo aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 148 del 2017 versando la prima rata. Sebbene non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all'art.390 cpc (la dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società personalmente, non risulta però notificata alla controparte né comunicata all'Avvocatura), la rinuncia dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016;
Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna alle spese del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018). Trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara il ricorso inammissibile compensa le spese.
Così de