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Ordinanza — n. 1950/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses tax appeal as inadmissible due to voluntary withdrawal and debt restructuring.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1950/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer voluntarily withdrew the lawsuit to participate in a debt restructuring program. Although the formal withdrawal notice was not served, the court recognized the clear lack of interest to pursue the case. Consequently, the appeal was rejected, and litigation costs were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13 quater d.P.R. n. 115/2002: A voluntary withdrawal by the appellant demonstrates a lack of interest to pursue the appeal, rendering it inadmissible, and exempts the appellant from the double unified contribution fee.

Parole chiave

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voluntary withdrawal appeal lack of interest litigation tax debt restructuring inadmissible cassation appeal compensation of costs impugnazione di decisioni amministrative azione di contestazione procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Sebbene non risulti che la dichiarazione di rinuncia ex art. 390 cpc sia stato notificato a controparte o comunicato all'Avvocatura, l'atto dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass.
Art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002
"doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 12743 del 2016
390 cpc sia stato notificato a controparte o comunicato all'Avvocatura, l'atto dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016;
Cass. n. 13923 del 2019
Cass. n. 13923 del 2019).
Cass. n. 10198 del 2018
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (Cass. n. 10198 del 2018).
Cass. n. 31732 del 2018
115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1828/2016 R.G. proposto da ANAGNINA SERVIZI IMMOBILIARI srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti Salvatore Taverna e Anna Stefanini presso il cui studio in Roma viale Regina Margherita n. 262/264 è elettivamente domiciliata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 3496/21/15 depositata il 16.06.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14.12.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: Ricevuto avviso di accertamento per l'anno 2005, recante maggior reddito di impresa e quindi maggior imposte, la Anagnina Servizi Immobiliari srl impugnava l'atto davanti alla CTP di Roma che rigettava il ricorso. Proposto appello dalla contribuente, la CTR Lazio con la sentenza sopra indicata respingeva anche l'appello. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

CONSIDERATO CHE: Nelle more del giudizio la ricorrente ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso avendo aderito alla c.d. "rottamazione" delle cartelle, comprendenti quelle relative alle pretese tributarie oggetto della presente controversia, depositando quietanza del versamento effettuato. Sebbene non risulti che la dichiarazione di rinuncia ex art. 390 cpc sia stato notificato a controparte o comunicato all'Avvocatura, l'atto dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016;

Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la ratio di questa (Cass. n. 10198 del 2018). Inoltre, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppio contributo unificato" ai sensi dell'art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso; compensa le spese.

Così d