Cassation court rejects municipality appeal, ruling separate marital residences valid for main home tax exemption.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe municipality appealed a first-instance decision granting a tax exemption to a taxpayer whose wife resided elsewhere to care for an elderly mother. The Regional Tax Commission had rejected the appeal, arguing that a marital relationship fracture was required for both spouses to claim the benefit without risking duplicate exemptions. The Court of Cassation dismissed the appeal, holding that the statutory definition of 'main residence' only requires the owner's habitual residence, not conjugal cohabitation. Consequently, the court affirmed that couples have the right to maintain separate residences without losing tax benefits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 8 D.lgs. n. 504/1992; Art. 13 comma 2 DL 201/2011: The definition of 'main residence' for tax exemption purposes requires only the owner's habitual residence and registration, not conjugal cohabitation, thereby validating separate marital residences.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33629/2019 R.G. proposto da : COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in Roma Via Emanuele Gianturco 11, presso lo studio dell’avvocato COLLELUORI RITA rappresentato e difeso dall'avvocato GIANGRANDE CHRISTIAN -ricorrente- Contro GIANNERINI GAETANO, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MANTOVANI FRANCESCO MARIA e LOLLI ALBERTO EMILIO -controricorrente- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della EMILIA ROMAGNA n.706/2019 depositata i l 03/04/2019 ; u dita l a relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2022dal Consigliere RITA RUSSO.
RILEVATO CHE Il contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento con i quali il Comune ha preteso l’ICI per gli anni 2009- 2012 e l’ IMU per l ’ anno 2013 disconoscendo il diritto alla invocata esenzione per l'abitazione principale, deduce ndo che pur se la moglie ha trasferito la residenza anagrafica nel Comune di Casalecchio Reno per assistere l'anziana madre, non vi è stata alcuna frattura del r apporto coniugale e di conseguenza l’immobile per cui è richiesto il tributo costituisce l’abitazione principale. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado.
Il Comune ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale dell'Emilia ha respinto, disattendendo la tesi difensiva del Comune , secondo il quale per fruire entrambi i coniugi dell'agevolazione sarebbe necessaria la prova della frattura del rapporto coniugale, diversamente sarebbero possibili indebite duplicazioni di beneficio di imposta tramite strumentali e fittizi trasferimenti di residenza; la CTR ha osservato che non sussiste nella specie alcun intento elusivo posto che le due abitazioni sono ubicate in due Comuni diversi e che sussiste il diritto dei coniugi di stabilire anche residenze separate ove complessive esigenze familiari lo richiedano.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune affidandosi ad un motivo di ricorso articolato in sei punti. Si è costituito con controricorso il contribuente , che ha successivamente depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 2 dicembre 2022. RITENUTO CHE 1.- Con l’unico motivo di ricorso, articolato in sei punti tra di loro collegati, si lamenta la i llegittimità della sentenza di primo grado per il mancato rilievo della inapplicabilità del trattamento per abitazione principale ex art. 8 del D.lgs. N. 504 del 1992 ed ex art. 13 comma 2 del DL 201 del 2011; la mancata considerazione del difetto della qualità di abitazione principale in dipendenza della verificata inesistenza del requisito della convivenza con il coniuge; la violazione dell'art.8 del D.lgs. n. 504 del 1992 , per quanto attiene all’ICI; la violazione dell'art.13 comma 2 del D .
L . n. 211 del 2011 , perquanto attiene al l’IMU , la illegittimità dell'estensione analogica dell'esenzione al caso dei fabbricati siti in comuni differenti; la violazione del principio di stretta interpretazione norme agevolative e del principio che vieta l'estensione analogica di norme tributarie agevolative; la violazione del principio che impone al contribuente l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine alla chiesta agevolazione. Il Comune , affermando che gli avvisi sono adeguatamente motivati, deduce che il beneficio indicato dal contribuente non può essere riconosciuto nel caso in cui i coniugi vivono in dimore separate, e ciò tanto per l’ ICI che per l' IMU , in quanto l'immobile può essere ritenuto abitazione principale soltanto se nello stesso dimorano abitualmente risiedono sia il contribuente sia i suoi familiari; nel caso di specie invece la coniuge del contribuente è residente in un altro Comune a partire dal 2005 mentre il contribuente ha manten uto la residenza in Castiglione; i giudici di merito hanno quindi violato il principio che vuole le norme agevolative di stretta interpretazione. 2.-Il motivo è infondato.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 209/2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici),convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)», nella parte in cui stabilisce:
«[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre: «[p]er abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». A seguito di tale interventomanipolativo, in virtù della norma così come rimodulata, applicabile ai giudizi pendenti, deve ritenersi sufficiente che nell’immobile risieda il possessore,come nella specie pacificamente ammesso anche dal Comune,pur se il coniuge risiede stabilmente altrove (nel periodo in esame).
Non si tratta qui infatti di una c.d. seconda casa - poiché in quest'ultima ipotesi non spetterebbe all'esenzione-ma di residenze diverse il che, come rimarcato dalla Consulta, costituisce un diritto dei due coniugi , in virtù degli accordi sull’indirizzo della vita familiare liberamente assunti ai sensi dell’art 144 c.c. ; n on può, infatti, essere evocato l’obbligo di coabitazione stabilito per i coniugi dall’art. 143c.c. , dal momento che una determinazione consensuale o una giusta causa non impediscono loro, indiscussa l’affectio coniugalis, di stabilire residenze disgiunte (Cass. 1785/2021) e a tale possibilità non si oppongono le norme sulla “residenza familiare” dei coniugi (art. 144 cod. civ.) o “comune” degli uniti civilmente (art. 1, comma 12, della legge 20 maggio 2016, n.
76. Peraltro, osserva ancora la Corte Costituzionale, la logica dell’esenzione dall’IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all’abitazione in cui il possessore dell’immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, e dovrebbe risultare irrilevante, al realizzarsi di quella duplice condizione, il suo essere coniugato, separato o divorziato, componente di una unione civile, convivente o singolo. Non si tratta quindi di estendere l’esenzione, quanto piuttosto a rimuovere degli elementi di contrasto con i suddetti principi costituzionali quando tali status in sostanza vengono, attraverso il riferimento al nucleo familiare, invece assunti per negare il diritto al beneficio. Ne consegue il rigetto del ricorso. In ragione del recente intervento della Corte Costituzionale sulla disciplina normativa applicabile alla fattispecie, le spese del giudizio di legittimità sono compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del