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Ordinanza — n. 1580/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute extinguished due to successful simplified settlement request under Art. 6 D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1580/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax dispute between CE.S.ME s.r.l. and the Revenue Agency extinguished following a request for simplified settlement. The company successfully submitted a simplified settlement request under Article 6 of D.L. 119/2018, accompanied by proof of the first installment payment. Consequently, the judgment was terminated with costs assigned to the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6 D.L. n. 119/2018; When a party submits a valid request for simplified settlement of a tax dispute along with proof of the first installment payment, the judicial proceedings are extinguished.

Parole chiave

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simplified settlement request tax dispute termination D.L. 119/2018 Article 6 IVA deductibility dispute judicial extinction tassazione dell'IVA fatture fittizie mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. n. 119/2018
119/2018; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell’art. 6, d.l.
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Testo completo

iato la seguente -Presidente - -Consigliere – -Consigliere - -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 5 /1 2 /202 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9265del ruolo generale dell’anno 2015proposto da: CE.S.ME s.r.l.- Centro Servizi Mezzogiorno s.r.l. , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Izzo per procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Marida Leonardo; - r icorrent e - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore generale pro tempore, Oggetto: definizione agevolata – estinzione - rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; - controri corr ente - per la cassazione della sentenza dellaCommissione tributaria regionale della Calabria, n. 1751/03/2015, depositata in data 3 ottobre 2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1 5 dicembre 2022dal Consigliere Giancarlo Triscari; ritenuto che: dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società CE.S.ME s.r.l. - Centro Servizi Mezzogiorno s.r.l., un avviso di accertamento con il quale, relativamente all’anno di imposta 2006, aveva contestato la detraibilità dell’iva relativa ad un’operazione di acquisto di pesce “a taglia”, con consegna frazionata, avendo ritenuto che il termine utilizzato in fattura di “pagamento in acconto” ne com portasse l’indetraibilità e che, inoltre, il mancato pagamento del corrispettivo indicato nel contratto costituisse prova del fatto che l’operazione non era stata mai effettuata; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva proposto ricorso che era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello; la Commissione tributaria regionale della Calabria ha accolto l’appello, in particolare ha ritenuto che l’amministrazione finanziaria aveva fornito sufficienti indizi, gravi, precisi e concordanti dai quali desumere la non attendibilità della fattura relativa alla contestata operazione e che la società non aveva offerta idonea prova contraria; avverso la suddetta pronuncia la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione affidato a quattro motivi di censura, cui ha resistito l’Agenzia delle entratedepositando controricorso;la società ha quindi depositato, in data 17 novembre 2022, una istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per avere proposto domanda di definizione agevolata, ai sensi dell’art.6, d.l. n. 119/2018; considerato che: ai fini della definizione della presente controversia va dato atto che parte ricorrente ha depositato copia della domanda di definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 119/2018, trasmessa il 29 maggio 2019 e relativa alla pretesa per cui è controversia, nonché la quietanza comprovante il pagamento della prima rata; ne consegue che deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, con spese a carico della parte che le ha anticipate;

P.Q.M.

La Corte: dichiara l’estinzione del giudizio con spese a