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Ordinanza Interlocutoria — n. 1522/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian court suspends tax litigation pending payment deadline under Art. 5 of Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1522/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax litigation pending the expiration of a specific payment deadline established by the new law. The taxpayer requested suspension after adhering to a pending settlement and paying the due amount under Article 5 of Law 130/2022. The court granted the request, ordering the case to remain suspended until January 16, 2023, and remanded it to a new docket.

Regesto Legislator

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Art. 5 della legge n. 130 del 31 agosto 2022; The court must suspend tax proceedings when the taxpayer adheres to a pending settlement and pays the due amount, with suspension lasting until the statutory deadline expires.

Parole chiave

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tax litigation suspension Law 130 2022 pending settlement adherence payment deadline expiration procedural suspension order taxpayer payment compliance court remand to new docket sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della legge n. 130 del 31 agosto 2022
176 del 2020, senza intervento delle parti; RITENUTO CHE: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato di aver aderito in data 4 novembre 2022 alla definizione lite pendente e di aver pagato quanto dovuto in base all’art. 5 della legge n .
Art. 5 comma 7 della legge n. 130 del 31 agosto 2022
176 del 2020, senza intervento delle parti; RITENUTO CHE: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato di aver aderito in data 4 novembre 2022 alla definizione lite pendente e di aver pagato quanto dovuto in base all’art. 5 della legge n .
Art. 5 comma 10 della legge n. 130 del 31 agosto 2022
176 del 2020, senza intervento delle parti; RITENUTO CHE: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato di aver aderito in data 4 novembre 2022 alla definizione lite pendente e di aver pagato quanto dovuto in base all’art. 5 della legge n .
d.l. n. 137 del 2020
23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, come inserito dalla legge di conversione n.
legge di conversione n. 176 del 2020
137 del 2020, come inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza intervento delle parti; RITENUTO CHE: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato di aver aderito in data 4 novembre 2022 alla definizione lite pendente e di aver pagato quanto dovuto in base all’art.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 525/2011 della C TC – Sezione di Torino
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Testo completo

ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19973/2013R.G. proposto da Pietro Marchetti, c.f. MRCPTR 48E05B110Y , rappresentat o e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avvocati Vito D’Ambra e Corrado Morrone , presso il cui studio è elettivamente domiciliatoin Roma al Viale Ventuno Aprile 11 ; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 525/2011della C TC – Sezione di Torino , depositatain data 9/6/2011; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 23 novembre 2022 dal dott.

Angelo Napolitano , svoltasi nelle forme dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, come inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza intervento delle parti; RITENUTO CHE: ilcontribuente ricorrente ha rappresentato di aver aderito in data 4 novembre 2022 alla definizione lite pendente e di aver pagato quanto dovuto in base all’art. 5 della legge n . 130 del 31 agosto 2022, chiedendo di sospendere il giudizio in relazione a quanto previsto dal comma 10 del medesimo art.5 della legge n 130 del 31 agosto 2022, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni contenute nell’art. 5.citato; il giudizio deve essere sospesofino alla scadenza del termine di cui al comma 7 dell’art. 5della legge n. 130 del 2022;

P.Q.M.

La Corte dichiara cheil giudizio resta sospeso fino al 16 gennaio ’23, termine di cui al comma 7 dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, e rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 2