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Ordinanza — n. 1520/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal when taxpayer withdraws request for tax role rollover scheme participation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1520/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished after the taxpayer formally withdrew her appeal. Mariantonia Giannino had initially requested to join the tax role rollover scheme under Article 6 of Legislative Decree 193/2016 and paid the associated sums, but later submitted a renunciation of the lawsuit. The court ruled that the withdrawal of the claim by the plaintiff legally terminated the proceedings without further analysis of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. 193/2016; When a taxpayer withdraws their appeal in a tax dispute regarding the rollover of tax roles, the court must declare the litigation extinguished and order the compensation of costs.

Parole chiave

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tax role rollover withdrawal of appeal extinction of litigation Legislative Decree 193/2016 compensation of costs tax administration procedural extinction quietanza di saldo debito

Disposizioni normative citate

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Art. 6 d.l. 193/2016
rottamazione dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del d.l.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20194/2013R.G. proposto da Mariantonia Giannino, c.f. GNNMNT69E64C352K, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Gianfrancesco Vecchio e Massimo Turchi, elettivamente domiciliata in Roma in Viale Bruno Buozzi n. 49 presso lo studio dell’Avv. Alessandro Riccioni; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3/2013della CTR della Emilia-Romagna - Bologna, depositatain data 30/1/2013;udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblicadel 23 novembre 2022 dal dott.

Angelo Napolitano , svoltasi nelle forme dell’art. 23, comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, come inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza intervento delle parti; RITENUTO CHE: la contribuente ricorrente ha depositato domanda di adesione alla cd. rottamazione dei ruoli ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, dando atto di aver pagato le somme indicate dall’agente della riscossione; il Sostituto Procuratore Generaleha depositato conclusioni scritte; la contribuente ha depositato rinuncia al ricorso e una memoria scritta; il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione delle spese;

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione delgiudizio. Compensa le spes