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Ordinanza Interlocutoria — n. 1497/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal proceedings pending tax authority's decision on suspension request.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1497/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court suspended the tax appeal proceedings and remitted the case to a new hearing date. The appellant, L.C.L. s.r.l., requested suspension of the trial against the Regional Tax Commission's decision declaring the appeal inadmissible. The court granted the request, ordering a temporary halt to the process until the Revenue Agency issues its own determination.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130/2022; The court may suspend proceedings upon the taxpayer's request if the tax authority has not yet adopted a decision on the suspension application, thereby pausing the litigation until the authority responds.

Parole chiave

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tax appeal suspension Revenue Agency decision procedural stay order Regional Tax Commission cassation interlocutory ruling sospensione della riscossione fiscale contenzioso tributario procedura di ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 2 della legge n. 130/2022
di Roma, in relazione a due avvisidi accertamento per il recupero di IRES, IRAP ed IVA, per gli anni2007 e 2008; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -fissata l’adunanza camerale per la data odierna, la società ricorrente ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso N. 12120/2015R.G. proposto da: L.C.L. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Via delle Quattro Fontane n. 15 , presso lo studio dell’avv. Giuseppe Tinelli, che la rappresenta e dife nde, con l’avv. Giovanni Contestabile, come da procura a margine del ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - avverso la sentenza n. 6715 / 201 4 del la COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delLAZIO, depositata in data 11 . 11 .201 4 ;

N. 12120/15R.G. udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale non partecipata del 24.11.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S aija . Rilevatoche: - L.C.L. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motiv i , avverso la sentenza in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza n. 289/2012, emessa dalla C.T.P. di Roma, in relazione a due avvisidi accertamento per il recupero di IRES, IRAP ed IVA, per gli anni2007 e 2008; -l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso; -fissata l’adunanza camerale per la data odierna, la società ricorrente ha fatto pervenire istanza ex art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, chiedendo la sospensione del giudizio;

Ritenuto che: -debba quindi prendersi atto dell’istanza di cui sopra, con conseguente rinvio a nuovo ruolo, restando il processo sospeso fino al 16.1.2023, in attesa che l’Agenzia delle Entrate adotti le proprie determinazioni nel termine previsto dalla legge;

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della