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Ordinanza — n. 1348/2023 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1348/2023 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1348/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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C on l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 1 l. n. 742/1969 e dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 (rectius n. c.p.c, avendo la CTR errato nel computo del termine di sei mesi, poiché non aveva considerato la sospensione di quarantasei giorni, dal primo agosto al quindici settembre, ancora operante perché la riduzione del termine feriale a trentun giorni decorreva dal 1.1.2015 (v. d.l. n. 132 del 2014). 2.Il ricorso è fondato. Considerata la sospensione feriale dei termini, ancora di quarantasei giorni nel 2014 (d.l. n. 132 del 2014), l’istanza di trattazione risulta proposta tempestivamente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 43 comma 1 d.lgs. n. 542 del 1992 (Cass. n. 11661 del 2021), decorrente dalla dichiarazione di interruzione del processo, giusta la previsione dell’art. 43 comma 2 cit. (Cass. n. 21108 del 2011).

Regesto Legislator

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art. 305 c.p; Ordinanza — n. 1348/2023 — snciv · Corte di Cassazione: n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 1 l. n. 742/1969 e dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 (rectius n. c.p.c, avendo la CTR errato nel computo del termine di sei mesi, poiché non aveva considerato la sospensione di quarantasei giorni, dal primo agosto al quindici settembre, ancora operante perché la riduzione del termine feriale a trentun giorni decorreva dal 1.1.2015 (v. d.l. n. 132 del 2014). 2.Il ricorso è fondato. Considerata la sospensione feriale dei termini, ancora di quarantasei giorni nel 2014 (d.l. n. 132 del 2014), l’istanza di trattazione risulta proposta tempestivamente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 43 comma 1 d.lgs. n. 542 del 1992 (Cass. n. 11661 del 2021), decorrente dalla dichiarazione di interruzione del processo, giusta la previsione dell’art. 43 comma 2 cit. (Cass. n. 21108 del 2011).

Parole chiave

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contratto di factoring arretrati d'imposta fatture impagate dichiarazione fiscale tardiva differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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art. 305 c.p
43 d.lgs., che dovrebbe comportare l’applicazione, anche nel rito tributario, del termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22737/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata ex lege in ROMA, via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587)che la rappresenta e difende; -ricorrente contro UNICREDIT FACTORING SPA, elettivamente domiciliata in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 284, presso lo studio dell’avvocato BONICHI FRANCESCO (BNCFNC67D30H501U) che la rappresenta e difendein virtù di procura speciale in calce al controricorso; -controricorrente nonché contro IMMOSERVICE SRL -intimata avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 363/2015 depositata il17/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere GIOVANNI LA ROCCA. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Emilia Romagna sopra indicata che ha dichiarato, ai sensi dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, l’estinzione del giudizio d’appello proposto dalla stessa Agenzia contro la sentenza della CTP Bologna che, avuta la partecipazione al giudizio anche di Unicredit Factoring spa, aveva accolto il ricorso proposto dalla Immoservice srl contro l’avviso di accertamento relativo al 2006.

Interrotto, con decreto presidenziale del 6.5.2014, il giudizio d’appello a seguito del fallimento della Immoservice srldichiarato il 12.3.2013, l’Agenzia delle Entrate aveva presentato in data 10.12.2014 istanza di trattazione, ritenuta tardiva dalla CTR. Rimasta intimata la Immoservice srl, resiste con controricorso Unicredit Factoring spa che ha anche depositato memoria. CONSIDERATO CHE:

1. C on l’unico motivo l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione dell’art.43 d.lgs. n. 546 del 1992, in combinato disposto con l’art. 1 l. n. 742/1969 e dell’art. 45 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 (rectius n.

4) c.p.c, avendo la CTR errato nel computo del termine di sei mesi, poiché non aveva considerato la sospensione di quarantasei giorni, dal primo agosto al quindici settembre, ancora operante perché la riduzione del termine feriale a trentun giorni decorreva dal 1.1.2015 (v. d.l. n. 132 del 2014). 2.Il ricorso è fondato. Considerata la sospensione feriale dei termini, ancora di quarantasei giorni nel 2014 (d.l. n. 132 del 2014), l’istanza di trattazione risulta proposta tempestivamente, entro il termine di sei mesi previsto dall’art. 43 comma 1 d.lgs. n. 542 del 1992 (Cass. n. 11661 del 2021), decorrente dalla dichiarazione di interruzione del processo, giusta la previsione dell’art. 43 comma 2 cit. (Cass. n. 21108 del 2011).

3. La controricorrente eccepisce inammissibilità e, comunque, infondatezza del ricorso sostenendo una interpretazione “costituzionalmente orientata” dell’art. 43 d.lgs., che dovrebbe comportare l’applicazione, anche nel rito tributario, del termine di tre mesi previsto dall’art. 305 c.p.c. a seguito della novella n. 69/2009, e sollevando, in caso di impraticabilità di questa interpretazione, questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 111 cost. La deduzione è infondata perchéil processo tributario è retto da proprie norme e solo «per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, si applicano le norme del codice di procedura civile» (art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992).

Non ricorre, quindi, alcun difetto di coordinamento, al fondo della legge n. 69/2009, laddove si sono modificate disposizioni del codice di procedura civile senza occuparsi dei riflessi sul processo tributario: questo, infatti, ha propria, autonoma disciplina e solo indirettamente recepisce norme del processo civile. Né può porsi questione di legittimità costituzionale, in particolare con riguardo al principio di eguaglianza, poiché quella diversità di disciplina rappresenta una non irragionevole espressione della discrezionalità del legislatore che tiene conto anche del la spiccata specificità del processo tributario (cfr.

Corte cost., sent. n. 18 del 2000), data la peculiarità degli interessi sottostanti.

4. Conclusivamente, il ricorso va accolto con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado dell’Emila Romagna, in diversa comp