Italian Court dismisses tax agency appeal due to taxpayer's formal waiver of VAT refund claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tribunal ruling in favor of a taxpayer seeking a VAT refund. The taxpayer had previously withdrawn their counterclaim, citing a consolidated judicial orientation denying such refunds for seismic damage areas. The court held that this withdrawal constituted a formal renunciation of the refund action, extinguishing the legal interest and terminating the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 comma 17 legge n. 289/2002; Art. 1 comma 665 legge n. 190/2014: A formal or tacit renunciation by the claimant extinguishes the legal action and terminates the subject matter of the dispute, precluding further judicial review of the underlying claim.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19181/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro POTESTA’ GIUSEPPINA, rappresentata e difesa dall’avv. Donato Grande, in forza di procura speciale a margine del controricorso, domiciliato per legge presso la Cancelleria di questa Corte; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 3363/18/15 depositata il 28.7.2015.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca. RILEVATO CHE: L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia sopra citata che, su appello di Giuseppina Potestà contro la sentenza della CTP Ragusa, ha accertatoil diritto della contribuente al rimborso, ai sensi dell’art. 9 comma 17 legge n. 289/2002 e dell’art. 1 comma 665 della legge n. 190/2014, della somma di euro 32.444,28 pagata per IVA negli anni 1990, 1991 e 1992; rimborso richiesto dalla Potestà in quanto, avendo sede in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel dicembre 1990, sulla base delle agevolazioni di legge la stessa era tenuta al pagamento di una somma pari soltanto al 10% di quanto dovuto.
Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi con cui si è denunziata violazione e falsa applicazione di norme sia nazionali sia unionali dalle quali deriva l’insussistenza del diritto azionato. Ha resistito con controricorso la contribuente che, successivamente, ha depositato dichiarazione di rinunzia al controricorso «vertendosi in materia di IVA e stante il consolidato orientamento che nega il relativo rimborso». CONSIDERATO CHE: La dichiarazione di “rinunzia al controricorso” della contribuente, datata 29.9.2022, sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, non può che essere intesa come rinunzia all’azione di rimborso IVA inizialmente proposta, come suffragato dalla motivazione addotta: il riconoscimento del la sussistenza di unorientamento ormai consolidato che nega il diritto al rimborsoha giustificato l’abbandono della pretesa azionata.
Del resto, secondo orientamento di questa Corte, la rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta. Essa presuppone il riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. La rinuncia all'azione determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte, l'estinzione dell'azione e lacessazione della materia del contendere (Cass. n. 19845 del 2019; v. anche Cass. n. 10553 del 2009).
Viene meno, quindi, l’interesse alla base dell’azione proposta dalla contribuente che si estingue, con conseguente cessazione della materia del contendere sul diritto al rimborso. Sussistono i presupposti, visti l’andamento del processo e il suo esito, per la compensazione delle spese. p.q.m. dichiara la cessazione de