Cassation court dismisses appeal against tax notice, ordering integration of Equitalia as necessary co-litigator.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Revenue Agency against a tax payment notice, ruling that the omission of Equitalia as a necessary co-litigator does not invalidate the appeal. The court found that Equitalia, having ignored a final judgment annulling the underlying tax assessment, acted with aggravated procedural responsibility. Consequently, the court ordered the Revenue Agency to integrate Equitalia into the proceedings to ensure full adversarial debate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 cod. proc. civ.; Art. 111, comma 6, Cost.: The omission of a necessary co-litigator does not render an appeal inadmissible but only requires the integration of the adversarial debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 12586/2018proposto da: Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro CO.MO. Sud s.r.l. unipersonale, in persona de l legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Caforio, con domicilio elettopresso lo studio dell'Avv. Marco Gardin, in Roma, via Laura Mantegazza, n. 24, in virtù di procura a margine del controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella PUGLIA, n. 3220/2017, depositata in data 6 novembre 2017 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022dal Consigliere Lunella Caradonna;
RITENUTO CHE 1. La società CO.MO.Sud s.r.l. unipersonale, in data 28 dicembre 2012 aveva ricevuto da Equitalia Sud s . p . a . la notifica dell’intimazione di pagamento n. 024 20129050405108, di euro 202.631,08 , che scaturiva dalla cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, impugnata innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brindisi che, con sentenza n. 190/01/2007 , depositata il 22 novembre 2007 , passata in giudicato, aveva accolto le doglianze del la società contribuente.
2. La Commissione provinciale di Brindisi, adita dalla società contribuente, con sentenza n. 216/04/2013, depositata il 22 agosto 2013, aveva accolto il ricorso ed annullato l’atto impugnato.
3. L'Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. hanno proposto appelli separati e la Commissione tributaria regionale, riuniti i gravami, li ha rigettati, confermando la sentenza di primo grado. 4.I giudici di secondo grado hanno affermato che: -) l'Ufficio non aveva impugnato la sentenza n. 190/01/07 del la Commissione tributaria provincialedi Brindisi, passata in giudicato; -) l'Ufficio, a torto,riteneva di poter muovere nel processo le doglianze relative alla cartella di pagamento contenente l’iscrizione in relazione alla quale era stata emessa la sentenza 190/01/07 , passata in giudicato; -) nel giudizio avverso l’intimazione di pagamento n. 2009/0006597, in cui l’Agenzia delle Entrate, unitamente ad Equitalia, era parte processuale, la Commissione tributaria provinciale di Brindisi, con sentenza n.47/02/10, depositata il 16 marzo 2010, senza entrare nel merito, in accoglimento del ricorso della CO.MO.
Sud s.r.l. , tenuto conto del passaggio in giudicato della sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato di fatto la cartella di pagamento posta a base dell’intimazione, aveva annullato l’intimazione di pagamento impugnata perché basata su un titolo inesistente; -) in relazione all’appello di Equitalia i giudici di prim o grado avevano correttamente rilevato che la stessa eraincorsa nella decadenza di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 3, del decreto legislativo n.546/1992, e 167, comma 2, cod. proc. civ., per aver formulato per la prima volta le sue difese, eccezioni e domande in sede di memoria ex art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 546/ 19 92, anziché nel proprio atto di controdeduzioni ex art. 23, comma 3, del medesimo decreto; -) apparivaevidente che Equitalia s.p.a. cercava una giustificazione del proprio modus operandi, sostenendo che, in mancanza di sgravio da parte dell’Agenzia, era tenuta, per non incorrere in responsabilità nei confronti dell’Ente c reditore, a procedere alla riscossione, anche coattiva, di ciò che telematicamente risultava non sgravato, a nulla rilevando (quindi ignorando) l’esistenza di una sentenza passata in giudicato che aveva annullato la cartella esattoriale posta a base dell’intimazione; -) la società Equitalia Sud s.p.a. non poteva ignorare la sentenza n. 190/01/07, che aveva annullato la cartella di pagamento n. 024 20060010838673000, posta a base delle diverse intimazioni di pagamento che a loro volta erano state annullate da altre sentenze (nn. 135/2008 e 47/2010), sempre sul presupposto della mancanza di un titolo esecutivo; -) la sentenza passata in giudicato aveva efficacia diretta nei confronti delle partied efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo e, tuttavia, la società Equitalia Sud s.p.a. aveva scientemente attivato tutte le procedure per la riscossione anche coattiva, così concretizzando la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ., applicabile al processo tributario in forza del generico richiamo al codice di procedura civile operato dall’art. 1 del decreto legislativo n. 546/1997. 5.L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato adue motivi.
6. La società CO.MO. Sud s.r.l. unipersonale resiste con controricorso e memoria. CONSIDERATO CHE 1.Il primo mezzo deduce il vizio di motivazione apparente in violazione degli artt.111, comma 6, Cost, 132, comma secondo , n. 4, c od. proc. civ., 118 disp. a tt. e 36 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'articolo 2909 cod. civ.e 360, primo comma, nn. 3 o 4, cod. proc. civ., avendo lasentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia immotivatamente disatteso i motivi di appello articolati dall'Ufficio e le argomentazioni di fatto e di diritto volte a sostenere la piena legittimità dell'impugnata intimazione di pagamento.CO.MO.
Sud s.r.l., anche la società Equitalia Sud s.p.a., alla quale non è stato notificato il ricorso per cassazione. 3.1 Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'omessa notifica dell'impugnazione a un litisconsorte necessario, sia nel caso di litisconsorzio sostanziale, sia nel caso, come nella specie, di litisconsorzio processuale non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza dell'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., nei confronti della parte pretermessa,anche laddove il litisconsorte necessario pretermesso non sia stato neppure indicato nell'atto di impugnazione. (cfr.
Cass., 29 ottobre 2021, n. 30711; Cass., 21 marzo 2019, n. 8065; Cass., 27 luglio 2018, n. 19910; Cass., 31 luglio 2013, n. 18364). 3.2Deve essere, pertanto, ordinata l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc.civ., nei confronti della società Equitalia Sud s.p.a, a cura dell 'Agenzia ricorrente, fissando, allo scopo, il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza interlocutoria.
P.Q.M.
La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società Equitalia Sud s.p.a., a cura dell'Agenziaricorrente, nel ter