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Ordinanza — n. 1169/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service via registered mail receipt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1169/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax agency's cassation appeal inadmissible because the applicant failed to attach the required receipt of delivery for the registered mail notifications. The applicant argued for the appeal's timeliness, but the Court held that postal service notification is only perfected upon actual delivery, not mere mailing. Consequently, without the receipt of delivery, the Court ruled the appeal non-existent and inadmissible under civil procedure law.

Regesto Legislator

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Art. 149, ultimo comma c.p.c.; Art. 291 cod. proc. civ.: The notification of a cassation appeal via registered mail is perfected only upon delivery to the recipient, evidenced by the receipt of delivery; absence of this document renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility registered mail notification receipt of delivery requirement tax administrative litigation service of process rules ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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Art. 149 ultimo comma c.p.c.
Art. 291 cod. proc. civ.
149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass.
art. 291 cod. proc. civ
149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9782 del 1995
(in termini, Cass. n. 9782 del 1995;
Cass. n. 2722 del 2005
Cass. n. 2722 del 2005; Cass.
Cass. n. 20778 del 2021
2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v.
Cass. n. 18361 del 2018
anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass.
Cass. sez. un. n. 627 del 2008
18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008).
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21513/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio presso gli uffici di questa in Roma via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SIMONELLI BRUNA, –intimata – e EQUITALIA NORD spa, - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 190/15 depositata il 10.2.2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12.10.2022 dal Consigliere Giovanni La Rocca.

RILEVATO CHE: L’Agenzia delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza della CTP Genova che aveva accolto il ricorso della contribuente Bruna Simonelli contro la cartella di pagamento recante la pretesa di pagamento di euro 23.182,00 per IVA per l’anno 1985, euro 73.907,00 per sanzioni ed euro 8.738,00 per compensi di riscossione. La cartella era stata emessa a seguito di definizione di un precedente contenzioso con sentenza n. 18/2010 della Commissione Tributaria Centrale che aveva ritenuto valido l’accertamento dell’Ufficio. La sentenza della CTR Liguria n. 190/15, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia, ha dichiarato dovuta l’imposta di cui alla cartella e non spettanti né le sanzioni néi compensi di riscossione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidato a due motivi. Rimangono intimate la Simonelli ed Equitalia Nord spa. CONSIDERATO CHE: Dagli atti di causa non risulta allegato all'originale del ricorso in cassazione proposto gli avvisi di ricevimento delle raccomandate relative alle notifiche a mezzo posta alle intimate. Secondo i principi affermati da questa Corte, ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione, la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto per raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, attestata dall'avviso di ricevimento da allegarsi all'originale a norma dell'art. 149 ultimo comma c.p.c.; ne consegue che la mancanza di tale documento impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso per inesistenza della notifica, senza possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (in termini, Cass. n. 9782 del 1995;

Cass. n. 2722 del 2005; Cass. n. 20778 del 2021; v. anche Cass. n. 18361 del 2018; Cass. sez. un. n. 627 del 2008). Conseguentemente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla si provvede in ordine alle spese di giudizio.