Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 1138/2023 — snciv Generato dall'IA

Court suspends tax appeal proceedings to allow simplified settlement procedure under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1138/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a request to suspend the tax appeal proceedings until January 16, 2023. The taxpayer successfully argued that the case met all criteria for the simplified settlement procedure, including the taxpayer's previous loss in lower courts and the dispute's value being under €100,000. Consequently, the trial was paused to facilitate a streamlined resolution mechanism for minor tax disputes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130; Art. 16, comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289: The Court of Cassation must suspend tax proceedings if the taxpayer requests the simplified settlement procedure, provided the taxpayer lost in lower courts and the dispute value does not exceed €100,000.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified settlement procedure tax appeal suspension Cassation proceedings simplified tax dispute procedural suspension order scopi fiscali dichiarazione dei redditi garanzia fiscale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130
Preliminarmente va rilevato che il contribuente/contro ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l.
Art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 375, secondo comma, cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 15763/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro GIRARDI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, via Archimede n. 116,presso lo studio dell’avv. Fulvio Neri dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso, –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA n.450/06/2014, depositata l’8 gennaio 2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal consigliere dott. ValentinoLenoci -Rilevato che:

1. L’Agenzia delle entrate notificava, in data 4 luglio 2011, a Girardi Giovanni avviso di accertamento n. T93010H01028/2011, con il quale AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPEF2005-2006 R.G. N.15763/2014 Cons. est. Valentino Lenoci accertava, per l’anno 2005, a fronte di un’omessa presentazione della dichiarazione, un reddito sintetico di € 95.903,00, con maggiore imposta IRPEF di € 32.792,00 e relative addizionali, sulla base di investimenti patrimoniali e della proprietà di beni rivelatori di maggiore capacità contributiva. Con altro avviso di accertamento n. T93050H01036/2011, notificato in data 15 luglio 2011, l’Agenzia delle entrate accertava, nei confronti del medesimo contribuente, un reddito sintetico, per l’anno 2006, di e 87.146,00, con maggiore imposta IRPEF di € 24.190,00 e relative maggiori addizionali, anche in tal caso sulla base di investimenti patrimoniali e proprietà di beni rivelatori di maggiore capacità contributiva.

2. Proposti dal contribuente separati ricors i avverso tal i avvis i di accertamento, la Commissione tributaria provinciale di Varese , previa riunione dei procedimenti, con sentenza n. 88/11/2012 depositata il 26 giugno 2012, l i accoglieva, annullando gli avvisi suddetti e compensando le spese di lite.

3. Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 450/06/2014, pronunciata l’11 luglio 2013 e depositata l’8 gennaio 2014 , rigettava l’appello, condannando l’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite.

4. Avverso tale sentenza haproposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Girardi Giovanni. 5.La discussione del ricorso è stata fissata dinanzi a questa sezione per la camera di consiglio del 22 novembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Considerato che: R.G. N.15763/2014 Cons. est. Valentino Lenoci 6. Preliminarmente va rilevato che il contribuente/contro ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti.

Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022 , non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo e secondo grado, ed il cui valore –determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – non è superiore ad € 100.000,00.

7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio , nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo la