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Ordinanza Interlocutoria — n. 1128/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal under simplified procedure due to Agency's first-instance loss and low value.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1128/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request to suspend the tax appeal proceedings until January 16, 2023. The appellant, Giovanni Maurizio, sought this suspension for a simplified procedure regarding a tax assessment dispute where the Revenue Agency lost in the first instance. The court approved the suspension because the case met all statutory requirements, including a value under €50,000 and the Agency's prior loss, thereby delaying the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 legge 130/2022; Art. 16 comma 3 legge 289/2002: The Court of Cassation must suspend tax proceedings for simplified procedure when the Agency is the losing party in the first instance, the case does not involve EU funds, and the value does not exceed fifty thousand euros.

Parole chiave

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simplified procedure tax suspension Cassation appeal Revenue Agency loss low value threshold imposta sui profitti derivanti da partecipazioni contenzioso tributario diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130
- Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l.
Art. 16 comma 3, l. 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 370 comma 1, cod. proc. civ.
L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12471/2015R.G. proposto da: CERE’ GIOVANNI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in Roma, piazza Prati degli Strozzi n. 22 presso lo studio del l ’avv. Roberta Maria Santagati, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Macè in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –intimata – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdell’ABRUZZOn. 471/04/2014 , depositata il 6 maggio 2014 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRPER 2004 R.G. N.12471/2015 Cons. est. Valentino Lenoci dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Stefano Visonà, ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che: 1. -L’Agenzia delle entrate – Ufficio di Giulianova notifica v ta in data 19 marzo 2009 a Cerè Giovanni Maurizio, in qualità di socio accomandatario della Ced Seldati di Cerè Giovanni M. C. s.a.s., l’avviso di accertamento n. RAA1012002211/2009, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto contribuente, per l’anno 2004, un maggior reddito da partecipazione nella suddetta società. 2. - Proposto ricorso avverso tale avviso di accertamento, l a Commissione tributaria provinciale di Teramo , con sentenza n. 138/01/2010del 1° marzo 2010 lo accoglieva, annullando l’avviso di accertamento impugnato e compensando le spese di lite. 3. - Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, con sentenza n. 471/04/2014, pronunciata il 14 febbraio 2013 e depositata il 6 maggio 2014 , accoglieva l’appello, compensando le spese di giudizio. 4. - Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Cerè Giovanni Maurizio, sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. 5.- All’udienza pubblica del 26 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Considerato che: 6. - Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di R.G.

N.12471/2015 Cons. est. Valentino Lenoci definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data del 16 settembre 2022 , non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado, ed il cui valore – determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – non è superiore ad € 50.000,00. 7. -Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio , nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruolo la trattazione