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Ordinanza Interlocutoria — n. 1109/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax appeal proceedings under Art. 5 Law 130/2022 and remands case to new docket.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 1109/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax appeal proceedings and remanded the case to a new docket. The appellant, Roberto Aloia, requested suspension under Article 5 of Law 130/2022 regarding the tax assessment for 2006. The Court granted this request, thereby dismissing the immediate merits of the appeal and ordering a procedural restart.

Regesto Legislator

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130; the Court of Cassation may suspend proceedings and remand the case to a new docket upon the appellant's request under the specified statutory provision.

Parole chiave

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tax appeal suspension new docket remand Law 130/2022 procedural suspension Cassation order dichiarazione dei redditi rilevazione e rendicontazione contabili notifica della situazione patrimoniale

Disposizioni normative citate

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Art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130
Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4659/2017 R.G. proposto da Aloia Roberto, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi, rappresentato e difeso dall’avv. Cesare Glendi, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n. 964/04/16, depositata l’8 luglio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Sospensione - Rinvio a nuovo ruolo. RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 964/04/16 del 08/07/2016 la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto da Roberto Aloia avverso la sentenza n. 1884/04/14 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta respinto il ricorso proposto dal contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF relativa all’anno d’imposta 2006. 1.1.

Come si evince anche dalla sentenza della CTR, l’avviso di accertamento era stato notificato a Roberto Aloia in qualità di legale rappresentante della cessata Fontanabuona Rally s.a.

2. Avverso la sentenza della CTR Roberto Aloia proponeva ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il ricorrente ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 5 della l. 31 agosto 2022, n. 130 e, pertanto, la causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così