Italian tax court dismisses appeal as process extinguished due to failure to request simplified settlement within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the tax agency failed to file the necessary request under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, and no objection to the extinction was raised. Consequently, the court ruled that the proceedings terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 d.l. 119/2018; Art. 391, para. 3 c.p.c.: If parties fail to request the simplified settlement procedure within the prescribed term, the tax proceeding extinguishes automatically, and the court declares the process ended without substantive review of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 29816/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro UnipolSai Assicurazioni S.p.A., rappresentata e difesa, dall'Avv. Gabriele Escalar, con domicilio eletto in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, n. 505/04/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T5B060300183/2014 ed all'atto TSBC00300033/2014.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R°mayL4 A Depc.sit.•;- 39 Già i 1.„«,Zkit4141 IONOMP,10AJDOSK? irgin"2