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Sentenza — n. 999/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on grounds of apparent lack of reasoning regarding tax assessment value.

Numero d'incarto Sentenza — n. 999/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision to reject the taxpayer's request for a lower tax yield. The taxpayer argued that machinery should be included in the building's value, while the Commission maintained that connected equipment must be considered. The court ruled that the lower court failed to substantively address the specific nature of the machinery, merely citing general principles without analyzing the facts.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 4 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 36 D.lgs. 546/1992; Art. 111 Cost.; The appeal is inadmissible if the second instance judgment lacks sufficient reasoning to demonstrate how the specific facts were reconciled with the cited legal principles.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning tax yield assessment machinery inclusion cassation procedure tax commission decision deduzione delle spese di manutenzione di immobili spese di ristrutturazione restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 4 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n.
Art. 132 c.p.c.
Art. 36 D.lgs. 546/1992
RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n.
Art. 111 Cost.
art 1362 c.c
la violazione dell’art 1362 c.c.
art 132 c.p
la nullità della sentenza impugnata perché a fronte di specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado in particolare ex art 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3166/2015
Cass. n. 12791/2018
Cass. n. 11227/2017
Cass. n. 17403/2018
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.15722/2018 R.G. proposto da : DS SMITH PACKAGING ITALIA SPA, DS SMITH PAPER ITALIA SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma Viale Castro Pretorio, 122, presso lo studio dell’avvocato TONIO DI IACOVO che li rappresenta e difende -ricorrenti- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, domiciliat a in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. della TOSCANA n. 2471/2017depo sitata i l 21/11/2017 ; u dita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022dal Consigliere RITA RUSSO;

Udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA La società DS Smith espone di avere eseguito lavori di ristrutturazione in un complesso immobiliare di sua proprietà presentando una DOCFA (2010) e proponendo la categoria A7 e una rendita di 187.282,00. L'Agenzia del territorio in data 8 novembre 2011 ha notificato un avviso di accertamento con il quale elevava la rendita a 1.709.977 valore poi rettificato in autotutela -a seguito di istanza della parte- in euro 1.277.775. La società ha impugna to l'avviso di accertamento.

In primo grado il ricorso è stato accolto parzialmente entrando nel merito della determinazione della rendita catastale in particolare sul valore degli impianti (che per il ricorrente sarebbero da ricomprendere nel valore dei locali) e accogliendo la proposta di determinazione della rendita catastale fissata dall'Agenzia nella proposta depositata in corso di causa, nella misura di euro 654.807,100. E’ stato proposto appello che la C ommissione regionale ha respinto, ritenendo che nella determinazione delle rendite catastali deve tenersi conto anche delle installazioni e dei macchinari connessi o incorporati alle unità stesse o comunque stabilmente infissi alle unità immobiliari.

Avverso la predetta sentenza è stato propo sto il ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi.Si è costituita l'Agenzia con controricorso. Il Procuratore generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo,relativo alla nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione. La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 1 dicembre 2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 per violazione dell'art 132 c. p . c . dell'art . 36 del D.lgs. n . 546 del 1 992 e dell'art . 111 della C ostituzione .

Si deduce che la motivazione è meramente apparente poiché il giudice d'appello si è limitato ad enunciare la massima di una decisione della Corte di Cassazione (n. 3166 del 2015) in ordine alla rilevanza nella determinazione delle rendite catastali, delle installazioni e dei macchinari connessi o incorporati alle unità immobiliare comunque stabilmente infissi ad essa, senza che si evinca se ha proceduto all’esame delle questioni rilevanti sottoposte dalla parte, relative alla analisi della tipologia , funzione e destinazione d'uso degli impianti di cui la società contribuente aveva specificamente lamentato che non potessero essere inclusi ai fini del calcolo della rendita catastale, poiché si trattava di macchinari mobili (di tipo M) e di macchinari che, benché connessi al suolo per esigenze di funzionamento non caratterizzano la destinazione d'uso del fabbricato (di tipo A). 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c. la violazione degli artt.4,5 e 10 del RDL numero 652 /1939.

La parte osservache nel caso in cui si ritenga la decisione implicita, e cioè che la CTR abbia ritenuto che qualsivoglia impianto presente nel sito produttivo concorre indistintamente fini del calcolo della rendita catastale dell'opificio, vi è errore nella applicazione delle norme citate, poiché nel caso di macchinari mobili ed impianti connessi al suolo per esigenze di funzionamento si deve verificare se essi siano imprescindibili ed essenziali alla funzionalità dell'edificio e del processo produttivo,nella specie una cartiera. 3.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art 360 n.3 c.p.c. la violazione dell’art 1362 c.c. in quanto la sentenza impugnata, travisando il senso letterale dell'appello laddove si parla di macchinari connessi al suolo per esigenze di funzionamento e macchinari mobili, avrebbe implicitamente ritenuto che tutti quegli impianti fossero rappresentati come fissi. 4.- Con il quarto m otivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art 360 n. 4 c.p.c. la nullità della sentenza impugnata perché a fronte di specifiche censure mosse alla sentenza di primo grado in particolare ex art 132 c.p.c. si è limitata ad affermare con motivazione apparente che l'impugnata sentenza contiene tutte le ragioni poste a base della decisione. 4.-Il primo motivo è fondato.

Effettivamente il giudice d'appello non si è pronunciato sulle questioni rilevanti prospettate dalla parte e – come osserva il Procuratore generale - non mette a fuoco il tema del decidere, limitandosi a richiamare alcune sentenze di legittimità senza prendere posizione sugli specifici motivi di appello. La CTR ha genericamente richiamato un principio di diritto affermato da questa Corte in ordine alla determinazione della rendita catastale degli edifici appartenenti delle categorie del gruppo D e della rilevanza delle installazioni di macchinari e impianti connessi o incorporati alle unità immobiliari o comunque stabilmente infissi ad esse,ma senza dare atto, in concreto, di che tipo di macchinari si tratta nella fattispecie, e ciò a fronte di specifiche deduzioni sul punto da parte dell’appellante, che avrebbero richiesto una verifica in concreto.

In particolare, il giudice d’appello n on verifica se i macchinari de quo contribuiscano in via ordinaria ad assicurare all'immobile una specifica e stabile autonomia funzionale e reddituale(Cass. n. 12791 del 23/05/2018). Né il richiamo ad un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte può considerarsi esaustivo degli obblighi motivazionali, perché il percorso argomentativo deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (cfr.

Cass. n. 11227 del 09/05/2017 Cass.n. 17403 del 03/07/2018). Pertanto, in accoglimento del primo motivo deve ritenersi la nullità della sentenza in quanto la motivazione è meramente apparente e non consente di comprende le effettive ragioni per le quali l’appello è stato respinto; da ciò deriva che, assorbiti gli ulteriori mo tivi , la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli a l tri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscanain diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio