Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 997/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax assessment due to lack of necessary co-ownership co-defendant participation in proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 997/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first ground of appeal regarding the lack of necessary co-litigation participation by a co-owner. The taxpayer argued that the tax assessment violated procedural rules because her co-owner, who was not notified or heard, remained silent without challenging the notice. The court ruled that tax assessments on co-owned property require necessary co-litigation among all owners to prevent conflicting valuations, thus mandating the annulment of the entire judgment and remittal to a different first-instance court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 comma 335 legge 311/2004; Art. 102 c.p.c.: In tax litigation concerning co-owned property, necessary co-litigation among all co-owners is mandatory, and failure to integrate the co-owner's participation renders the entire proceeding null.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary co-litigation tax assessment nullity co-ownership procedural defect litisconsorzio necessario tax valuation conflict prova della proprietà legittimazione a contestare licenza domanda d'asilo di rom

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004
Con il quinto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004 , in particolare sulla congruità della motivazione.
Art. 102 c.p.c.
Art. 14 del D.lgs. 546/1992
Art. 360 n.4 c.p.c.
Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n.
Art. 354 c.p.c.
Art. 383 c.p.c., comma 3
art. 1 comma 335 legge 311/2004
La contribuente ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto, ritenendo sufficientemente motivatol’ avvis o di accertamento e non necessario un preventivo sopralluogo prima della classificazione ai sensi del citato art. 1 comma 335.
art 132 c.p
la violazione dell’art 132 c.p.c.
art. 112 c.p
la violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 354 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21/01/2020 n. 1272
Cass. n. 15489 del 2010
Cass. n. 15489 del 2010 ; Cass.
Cass. n. 24101 del 2012
15489 del 2010 ; Cass. n. 24101 del 2012 e n.
Cass. n. 3068 del 2014
Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019
383 c.p.c., comma 3 (Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione delle spese di lite.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.9575/2018 R.G. proposto da : MELILLO CINZIA, elettivamente domiciliat in Roma Via F. Confalonieri 5,presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI che la rappresenta e difende -ricorrente- Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che larappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenzadella COMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 5313/2017 depositata il 20/09/2017; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/12/2022 dal Consigliere RITA RUSSO; udito il PROCURATORE GENERALE che conclude per l’accoglimento del primo motivo del ricorso FATTI DI CAUSA La ricorrente, che deduce di essere comproprietaria di un immobile in Roma, via Germanico, unitamente a Annamaria Pappagallo , ha proposto ricorso avverso il classamento di detto immobile eseguito ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/2004 .

Il ricorso è stato respinto in primo grado. La contribuente ha proposto appello, che la Commissione tributaria regionale del Lazio ha respinto, ritenendo sufficientemente motivatol’ avvis o di accertamento e non necessario un preventivo sopralluogo prima della classificazione ai sensi del citato art. 1 comma 335. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la contribuente affidandosi a sette motivi. Si è costituita con controricorso l'Agenzia delle entrate. I l P rocuratore generale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso relativo al difetto di contraddittorio,con assorbimento degli ulteriori motivi.

La causa è stata trattata alla udienza pubblica del 1 dicembre 2022, in camera di consiglio, in base alla disciplina (successivamente prorogata) dettata dal sopravvenuto art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020, senza l’intervento in presenza fisica del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n.4 c.p.c. la violazione dell'art . 102 c .p.c. e dell'art . 14 del D.lgs. 546/1992, osservando che l'immobile per cui è stato eseguito il classamento è in comproprietà con altra persona che non ha partecipato né al giudizio di primo grado né a quello di appello e che la CTR,sebbene dia atto che è stat a opposta la nullità per difetto di contraddittorio, non si è pronunciata sul punto .

D i conseguenza la ricorrente ripropone il motivonel ricorso per c assazione deducendo che il giudizio si è svolto in violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, dal che consegue la nullità della sentenza e dell'intero procedimento. 2.- Con i l sec ondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art . 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art 132 c.p.c. per motivazione apparente; la ricorrente deduce che il giudice d’appello ha utilizzato un modello standardizzato di generale respingimento delle impugnazioni di questo genere. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. l a violazione dell'art . 56 del D.lgs. 546/1992 nella parte in cui il giudice d'appello ha ritenuto che l'atto di appello non contenesse alcun motivo specifico di censura senza tenere conto che, pur se è requisito di ammissibilità dell'appello che esso contenga motivi specifici, non è tuttavia imposto che vi siano particolari requisiti di forma e pertanto il giudice d'appello non aveva alcuna ragione persvalutare, fino a negarle , le censure dell'appellante.

Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia in quanto il giudice d'appello non si è pronunciato sulla totalearbitrarietà ed erroneità della scelta operata dall'ufficio, dedotta dalla parte. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art 360 n.3 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004 , in particolare sulla congruità della motivazione. Osserva che l’Agenzia ha utilizzato uno standard motivazionale comune a tutti gli a vvisi d i riclassamento degli immobili in Roma, motiva t i essenzialmente solo con il riferimento allo scostamento tra i valoricatastali e a quelli di mercato nonché ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento della attività.

Con il sesto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione dell'art. 21 septies della legge n. 241 del 1990 e de ll'art . 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004 , osservando che l’avviso di accertamento è nullo perché privo di una effettiva motivazione. Con il settimo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. la violazione d e ll’art 115 c. p.c. L a ricorrente deduce che erroneamente si è fatto riferimento al fatto notorio per la giustificare la rivalutazione degli immobili nella specifica microzona. 3.-Il primo motivo di ricorso è fondato.

Non è in contestazione che l’ immobile oggetto dell'avviso di accertamento impugnato è in comproprietà con altra persona che non ha partecipato al giudizio; la stessa Agenzia delle entrate evidenzia che l'avviso di accertamento è stato notificato a d entrambe le parti interessate e che l'altro comproprietario è rimasto silente,non impugnando l'avviso . Secondo questa Corte, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile, anche eseguito ai sensi dell’art 1 comma 335 cit., di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento - vincolante ai fini dell'esercizio del potere impositivo da parte del Comune in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) -possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass. 21/01/2020n. , n.1272;

Cass. n. 15489 del 2010 ; Cass. n. 24101 del 2012 e n. 3068 del 2014). Pertanto, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata dal giudice di primo grado che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, nè dal giudice d’appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., impone l'annullamento della pronuncia emessa a contraddittorio non integro e quindi, assorbiti gli ulteriori motiv i di impugnazione e in accoglimento del primo motivo, va disposto il conseguente rinvio della causa al giudice di primo grado in composizione diversa, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass. nn. 27640 e 27647 del 2019), che provvederà alla decisione, previa integrazione del contraddittorio, e alla liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli a l tri , cassa la sentenza impugnata dichiarando la nullità dell'intero giudizio e rimette gli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizi