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Sentenza — n. 969/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal when fiscal authority withdraws appeal due to settlement agreement.

Numero d'incarto Sentenza — n. 969/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinguished after the tax agency voluntarily withdrew its appeal. Although the agency argued for the rejection of the taxpayer's claim regarding direct taxes and VAT, it had already reached a settlement agreement with the consolidated group, releasing the taxpayer from fiscal obligations. Consequently, the court ruled that the dispute was no longer valid, terminating the case without a substantive decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When the fiscal authority withdraws the appeal due to a settlement agreement that extinguishes the contested fiscal obligations, the court must declare the proceedings extinguished.

Parole chiave

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tax appeal withdrawal settlement agreement proceedings extinguishment fiscal obligation release consolidated group tax Cassation procedure tax dispute resolution ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 103 c.p.c.
Art. 104 c.p.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 26260/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa; –intimata – avverso la sentenza della Comm issione tributaria regionale del Lazio n. 1985/22/16, depositata il 11 aprile 2016 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon; Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv.

Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 20704/1/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2006. La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi. La società contribuente è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata Eurosanità spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlative obbligazioni fiscali.

Il patrocinio erariale ha dunque dichiarato di rinunciare al ricorso ed ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio per la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese