Cassation court dismisses tax appeal when parties settle via agreement, extinguishing the dispute matter.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinguished due to a settlement agreement reached between the tax agency and the taxpayer group. Although the Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's appeal regarding a lease-back transaction, the parties confirmed an accord that resolved the fiscal obligations for the relevant year. Consequently, the court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings without a substantive decision on the tax abuse claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 103 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: When a settlement agreement extinguishes the subject matter of the dispute, the court must declare the litigation extinguished rather than ruling on the merits of the tax abuse claim.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 13134/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, quale consolidante della Romana Investimenti Immobiliari spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall' avv. Maurizio Leo , con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 6179/22/15, depositata il 24 novembre 2015 .
Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomm aso Basile , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (accoglimento del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 11998/13/14 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da 3C spa contro l’avviso di accertamento per IRES 2007.
La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con l'avviso di accertamento impugnato, trattandosi di un lease-backpienamente lecito. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la società contribuente. RAGIONI DELLA DECISIONE L’agenzia fiscale ricorrente ha dato atto che nelle more del giudizio, anche per effetto di un "accordo quadro" tra l'Agenzia delle entrate e le società del gruppo al quale appartiene la controricorrente, la società consolidata Romana Investimenti Immobiliari spa ha perfezionato la definizione agevolata della lite per la medesima annualità, così liberando la consolidante 3C delle correlativeobbligazioni fiscali.
Il patrocinio erariale ha dunque chiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spe