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Sentenza — n. 965/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as litigation extinguished by settlement agreement reached between parties before the court.

Numero d'incarto Sentenza — n. 965/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court declared the tax appeal extinguished following a settlement agreement reached between the tax authority and the taxpayer. The administrative commission had previously rejected the taxpayer's challenge to an assessment notice regarding direct taxes and VAT, finding no abuse of right or carousel fraud. The court accepted the parties' mutual commitment to end the proceedings and compensate each other's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 100 c.p.c.; Art. 101 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement agreeing to the extinction of the litigation, the court must declare the proceedings extinguished in accordance with the terms of the agreement.

Parole chiave

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settlement agreement extinction of litigation tax appeal administrative dispute legal costs compensation risanamento dell'impresa in diritto tributario revisione contabile validità della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 100 c.p.c.
Art. 101 c.p.c.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 472/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Romana Investimenti Immobiliari spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a dall' avv. Maurizio Leo, con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2731/04/2014, depositata il 6 maggio 2014 .

Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che ha conclus o riport andosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 198/20/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da Romana Investimenti Immobiliari spa contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2006.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico né sussisteva la contestata partecipazione della società contribuente ad una "frode carosello". Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la società contribuente.

RAGIONI DELLA DECISIONE L’agenzia fiscale ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, dando atto del raggiungimento nelle more del giudizio di un "accordo quadro", che ha depositato, secondo il quale vi è, tra l'altro, l'impegno a rinunciare al giudizio medesimo (unitamente alle similari liti pendenti avanti questa Corte), con compensazione delle spese. In coerenza con tale definizione stragiudiziale il patrocinio erariale ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; all'udienza le parti hanno confermato l'accordo sulle spese. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio; spese