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Ordinanza — n. 964/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court dismissed appeal on cost relevance; court allowed appeal regarding indirect benefit to parent company.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 964/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax authority appealed a second-instance decision that rejected its claim for non-deductible costs and disallowed related VAT deductions. The court found the lower appellate court erred by only assessing a direct link between the subsidiary's sales and the parent's revenue, rather than evaluating whether the third-party services provided an indirect benefit to the parent company's business activity. Consequently, the appeal was partially allowed, quashing the second-instance judgment and remanding the case for a new assessment of cost relevance and VAT deductibility.

Regesto Legislator

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Art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1972 n. 917; Art. 109, comma 2, lett. a) e b) del TUIR: costs incurred by a parent company for services provided to a subsidiary by a third party are deductible if they confer an indirect benefit on the parent's business activity, even if not directly inserted into the production cycle.

Parole chiave

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cost relevance tax law indirect benefit parent company VAT deduction requirements third party services subsidiary controlled company imposte indirette gestione contabile attività lucrativa non dichiarata

Disposizioni normative citate

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Art. 109, comma 2, lett. a) e b) del TUIR
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai dipendenti della società contribuente, in quanto riferibili al periodo di imposta 2008 , ritenendo insussistente tale circostanza.
art. 112 cod. proc. civ
civ., nullità della sentenza, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui è stato denunciato che il giudice di appello si sarebbe pronunciato anche in ordine a una cartella esattoriale non oggetto del presente giudizio, in quanto non oggetto di impugnazione nel presente giudizio.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 31 agosto 2022, n. 25635
Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7440
25635; Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7440).
Cass., Sez. V, 15 luglio 2022, n. 22302
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Testo completo

onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3817/2015R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro DENTAL S.r.l. (C.F . 02362270213 ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. STEFANO D’APOLITO (C.F. DPLS FN60S24A952J ) , dall’ Avv. GIOVANNA PAPPALARDO (C.F. PPPGNN63L70 A952R ) e dall’Avv.

COSTANZA ACCIAI (C.F. CCACTN53S69E625W ) in virtù di procura spec iale a Oggetto: tributi –costi -inerenza N.3817/15 R.G. Est. F. D’Aquino margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, Via Nicola Ricciotti, 11 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria di Secondo Grado di Bolzanon. 53/1/14 depositata in data 12 giugno 2014 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella camera di consiglio del 23novembre 2022. RILEVATO CHE 1. La società contribuente DENTAL S.r.l . ha separatamente impugnato due avvisi di accertamento, relativ i ai periodi di impos ta 2005 e 2006, con i quali- a seguito di PVC - venivano ripres e maggiori IRES, IRAP e IVA, previa contestazione alla società contribuente di omessa indicazione di componenti positivi di reddito e di indebita contabilizzazione di componenti negative di reddito.

I maggiori ricavi venivano ascritti alla mancata contabilizzazione di fatture attive per prestazioni rese da dipendenti della società contribuente a favore di Nuova Gherò S.r.l. (società controllata dalla società contribuente) e i costi non inerenti erano riferiti a prestazioni svolte da un terzo a favore della medesima società controllata e non della società contribuente.

2. La CT diprimo grado di Bolzano ha accolto i ricorsi riuniti.

3. La CT di secondo grado di Bolzano, con sentenza in data 1 2 giugno2014, ha rigettato l’appello dell’Ufficio . Ha ritenuto il giudice di appello che i costi sono inerenti all’attività di impresa, osservandoche la società controllante abbia tratto un beneficio in diretto dalle prestazioni svolte dal terzo a favore della controllata, in quanto l’incremento dei volumi di vendita della controllata si sarebbe tradotto in un incremento del fatturato della controllante. Il giudice di appello ha annullato la ripresa relativa alle componenti positive di reddito , ritenendo che le dichiarazioni dei tre dipendenti su cui la ripresa era stata fondata fossero non decisive, in quanto riferite a un diverso N.3817/15 R.G. Est. F. D’Aquino periodo di impostae ha infine annullato una cartella emessa sulla base degli avvisi impugnati in quanto atto consequenziale.

4. Proponericorso per cassazione l’Ufficio, affidato a quattromotivi, cui resiste la società contribuente con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.1.C on il primo motivo si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto inerenti le prestazioni rese a favore della controllata, stante il beneficio indiretto recato alla società controllante. L’Ufficio ricorrente contesta l’adozione del concetto di inerenza fatto proprio dalla sentenza impugnata, attinente a una sorta di « inerenza di gruppo», laddove l’inerenza dovrebbe attenere all’attività imprenditoriale della società accertata, dovendo ogni società del gruppo considerarsi autonoma rispetto alle altre in termini organizzativi, né potendo valorizzarsile pattuizioni interne al gruppo ai fini della valutazione di inerenza. 1.2.Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, essendo l’inerenza decisiva ai fini della detrazione della relativa imposta. 1.3.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso valenza probatoria alle dichiarazioni rese dai dipendenti della società contribuente, in quanto riferibili al periodo di imposta 2008 , ritenendo insussistente tale circostanza. Sotto un ulteriore profilo, il ricorrente evidenzia come le dichiarazioni di terzi siano utilizzabili quali fonti di prova. N.3817/15 R.G. Est. F. D’Aquino 1.4.

Con il quartomotivo– anch’esso indicato come n. 3 - si deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza, violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., nella parte in cui è stato denunciato che il giudice di appello si sarebbe pronunciato anche in ordine a una cartella esattoriale non oggetto del presente giudizio, in quanto non oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe rigettato la doglianza dell’Ufficio, ritenendo trattarsi di atto consequenziale agli avvisi impugnati, il cui annullamento conseguiva all’annullamento degli atti impugnati, decisione che si censura non essendo stata la cartella oggetto di impugnazione nel giudizio.

2. Il primo motivo e il secondo motivo, i quali possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte,la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcuna valutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondo valutazione qualitativa e non quantitativa(Cass., Sez. V , 18 agosto 2022, n. 24880 ) , valutandosi il beneficio anche solo potenziale e indiretto che il contribuente può ricevere da un determinato costo (Cass., Sez. V, 7 aprile 2022, n. 11324; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2021, n. 2224).

3. Nella specie, il giudice di appello ha ritenuto che l’effettuazione di prestazioni da parte del terzo a favore della controllata si sarebbe tradotta in utilità anche solo indiretta per la controllante, in quanto dall’attività svolta dalla controllante consegue un incremento del fatturato della controllata. Tuttavia, il giudice di appello non ha valutato la potenziale utilità per la controllante, ancorché potenziale, della prestazione svolta dal terzo a favore della controllata, limitandosi ad N.3817/15 R.G. Est. F. D’Aquino accertare il solo nesso tra l’incremento delle vendite della controllata e l’incremento di fatturato della controllante.

Ciò che va, invece, accertato è che le prestazioni svolte dal terzo Andreotti Andrea rechino un beneficio, ancorché indiretto, all’attività imprenditoriale della controllante, benché svolte a beneficio della controllata. Negli esatti termini, la questione incide anche sul secondo motivo ai fini IVA, dovendosi accertare -sia ai fini della deduzione dei costi che ai fini della detrazione dell’imposta - che le prestazioni rientr ino nell’attività imprenditoriale della controllante e che il servizio acquisito, anche se non immediatamente inserito nel ciclo produttivo, sia necessario all'organizzazione dell'impresa ovvero funzionale all'iniziativa economica programmata in vista della successiva attuazione (Cass., Sez.

V, 31 agosto 2022, n. 25635; Cass., Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7440).

4. Il terzo motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente, attraverso la censura di violazione di legge, intende ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio. La sentenza impugnata ha, difatti, ritenuto irrilevanti le dichiarazioni di terzi in quanto tali dichiarazioni, in virtù del loro contenuto, non potevano risultare utili in relazione al periodo di imposta accertato.Va, peraltro, osservato che l’onere della prova non può ritenersi assolto per il solo ricorso a dichiarazioni di terzi, presunzioni legali in favore dell'erario derivanti dagli accertamenti bancari determinano in capo al contribuente un preciso ed analitico onere della prova contraria che non può essere assolto solo attraverso il ricorso a dichiarazioni di terzi, non potendo queste ultime essere idonee, di per sé, a fondare il convincimento del giudice(Cass., Sez. V , 15 luglio 2022, n. 22302 ).

5. Il quarto motivo è inammissibile , essendo il ricorso privo di specificità in ordine alla circostanza che la cartella riguarderebbe atti impositivi diversi rispetto a quelli impugnati, a fronte dell’accertamento N.3817/15 R.G. Est. F. D’Aquino in fatto che la cartella impugnata costituirebbe atto consequenziale rispetto agli atti impositivi impugnati nel presente giudizio («l’annullamento parziale della cartella non integra una decisione ultra petitum trattandosi di atto conseguenziale, che in seguito all’annullamento degli avvisi di accertamento perde la sua validità»).

6. Il ricorso va pertanto, accolto in relazione ai primi due motivi, cassandosi la sentenza con rinvio al giudice a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo , rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado di B