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Sentenza — n. 961/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by parties' agreement on simplified settlement terms.

Numero d'incarto Sentenza — n. 961/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the litigation extinguished due to a mutual agreement between the tax authority and the taxpayer companies. The parties had previously agreed to utilize the simplified settlement procedure provided for in Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the dispute had ceased to exist, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6, d.l. 119/2018; When parties mutually request the application of the simplified settlement procedure, the litigation is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

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simplified settlement procedure cessation of subject matter tax litigation extinction mutual agreement Article 6 DL 119/2018 tax appeal inadmissibility litigation costs compensation assistenza amministrativa fiscale internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, d.l. 119/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9458/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall' avv. Maurizio Leo, con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore;

–controricorrenti – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 389/38/13, depositata il 3 ottobre 2013 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 453/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso le società contribuenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definzione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese