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Sentenza — n. 959/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as litigation extinguished by parties' agreement to use simplified settlement procedure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 959/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax litigation extinguished because the parties agreed to utilize the simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. The original dispute involved the Italian Revenue Agency challenging a regional tax commission's decision regarding direct taxes and VAT for several real estate companies. The court ruled that since both sides requested the judgment be declared extinct due to the cessation of the subject matter and compensation of litigation costs, the appeal was no longer necessary.

Regesto Legislator

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Art. 6, D.L. 119/2018; When parties in a tax dispute agree to the simplified settlement procedure, the court must declare the litigation extinguished, rendering further appeals inadmissible.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax litigation extinction cessation of subject matter compensation of litigation costs Italian tax law D.L. 119/2018 revenue agency appeal risanamento dell'impresa in diritto tributario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, D.L. 119/2018
RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definizione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9454/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat e e difes e dall' avv. Maurizio Leo, con domicilio eletto in Roma, Piazza SS Apostoli n. 66, presso il difensore;

–controricorrenti – Oggetto: imposte dirette ed IVA - avviso di accertamento avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 388/38/13, depositata il 3 ottobre 2013 . Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2022 dal Consigliere Enrico Manzon; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tommaso Basile , che ha conclus o riportandosi alla requisitoria scritta (rigetto del ricorso); uditi gli Avv. Pietro Garofoli e Fausta Eugeni. FATTI DI CAUSA Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva l’appello proposto da 3C spa, Roma Ovest Sanitaria Immobiliare srl quale incorporante della Roma Est Sanitaria Immobiliare srl, Roma Nord Sanitaria Immobiliare srl, Eurosanità spa e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 503/10/12 della Commissione tributaria provinciale di Roma, che aveva parzialmente accolto i ricorsi delle società contribuenti contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

La CTR, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che non sussisteva l' abuso del diritto contestato con gli atti impositivi impugnati, trattandosi di lecite operazioni di riorganizzazione infrasocietaria, peraltro del tutto giustificate sul piano economico. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi. Resistono con controricorso le società contribuenti. RAGIONI DELLA DECISIONE Nelle more del giudizio le società contribuenti si sono avvalse della definizione agevolata prevista dall'art. 6, dl 119/2018, quindi le parti hanno concordemente richiesto dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e compensazione delle spese di lite.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese