Italian tax court dismisses appeal due to prior tax settlement agreement extinguishing the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax dispute extinguished following the parties' submission of a tax settlement agreement. Both the tax authority and the taxpayer had previously agreed to a simplified resolution under specific legislative provisions. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive ruling on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.L. 23 ottobre 2018, n. 119; L. 17 dicembre 2018, n. 136: The conclusion of a tax settlement agreement pursuant to the simplified procedure extinguishes the subject matter of the dispute, leading to the termination of the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8825/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – –controricorrente incidentale – contro Tripmare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale incorporante di Tripnavi s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avv. Laura Tricerri, rappresentatae difesa dall’avv.
Corrado Diso, giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – –ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 78/07/14, depositata il 10 febbraio 2014. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Definizione agevolata -Estinzione. Vista la relazione scritta del sostituto procuratore generale, dott. Mauro Vitiello, che ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso nonché l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 78/07/14 del 10/02/2014 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto da Tripnavi s.p.a. (oggi incorporata in Tripmare s.p.a.) avverso la sentenza n. 165/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Trieste (di seguito CTP), la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento a fini IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005;
2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3. Tripmare s.p.a. resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. va pregiudizialmente evidenziato che entrambe le parti hanno depositato memoria dalla quale si evince l’intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136;
2. va, dunque, dichiarata la cessazione della materia del contendere e l’estinzione della presente controversia; 2.1. le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio.