Italian tax court dismisses appeal regarding tax assessment deadlines extended by criminal investigation obligations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected Enrico Azzali Zanola's appeal against the Lombardy Regional Tax Commission's decision to annul tax assessments for 2007-2009. The taxpayer argued the assessments were invalid because they exceeded the four-year statute of limitations, claiming no criminal investigation had occurred. The court held that the extension of deadlines applies solely upon the existence of a tax reporting obligation triggered by potential crimes, regardless of whether a formal criminal complaint was filed or the crime definitively proven. Consequently, the court found the assessments valid and dismissed the appeal, ordering the taxpayer to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973; Art. 4, D.Lgs. n. 74/2000; The extension of tax assessment deadlines operates independently of the actual filing of a criminal complaint, requiring only the abstract configurability of the underlying offense to trigger the reporting obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18366/2018R.G. proposto da: AZZALI ZANOLA ENRICO, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti, rappresentato e difeso dall’avv. Adamo De Rinaldis in virtù di procura speciale allegata in calce alricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege;
–controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALEdellaLOMBARDIA n. 529 0 /05/2017 , depositata il 14 dicembre 2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF – IRAP - IVA 200 7 - 200 8 - 2009. R.G. N.18366/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 1. - L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza, emetteva nei confronti del sig. Azzali Zanoli i seguenti avvisi accertamento:
a) avviso di accertamento n. T9501CA02832/2014 , notificato il 27 dicembre 2014, con il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 2007, e conseguentemente maggiori imposte IRPEF per € 597.535,00, IRAP per € 58.916,00, maggiore addizionale regionale per € 19.458,00, maggiore addizionale comunale per € 2.779,00 ed una maggiore IVA per € 277.252,00, oltre sanzioni ed interessi;
b) avviso di accertamento n. T9501CA02835/2014, notificato il 27 dicembre 2014, con il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 2008, e conseguentemente maggiori imposte IRPEF per € 272.603,00, IRAP per € 24.628,00, maggiore addizionale regionale per € 8.874,00, maggiore addizionale comunale per € 1.268,00 ed una maggiore IVA per € 126.299,00, oltre sanzioni ed interessi;
c) avviso di accertamento n. T9B01EH06272/2014, notificato il 15 dicembre 2014, con il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 2009, e conseguentemente maggiori imposte IRPEF per € 14.872,00, IRAP per € 1.391,00, maggiore addizionale regionale per € 502,00, maggiore addizionale comunale per € 72,00 ed una maggiore IVA per € 7.134,00, oltre sanzioni ed interessi. Gli accertamenti nascevanodalle risultanze della c.d. Lista Pessina, emerse nel corso di indagini di polizia giudiziaria svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di diversi soggetti inquisiti per reati di riciclaggio.
Nel corso di tali indagini emergeva che un avvocato/notaio elvetico, tale Fabrizio Pessina, in concorso con altri soggetti aveva costituito una serie di società e trust molto articolate, al fine di trasferire ingenti somme di denaro all’estero in violazione della normativa italiana. R.G. N.18366/2018 Cons. est. Valentino Lenoci Nell’àmbito di tali indagini veniva sequestrato il personal computer del suddetto Pessina, contenente un elenco di persone fisiche che avevano intrattenuto rapporti con lui. Tra tali soggetti vi era anche il sig. Azzali Zanola, nei cui confronti la G.d.F. di Milano inviava un questionario, volto a chiarire i rapporti intercorsi con lo studio Pessina.
Il contribuente, in riscontro al questionario, comunicava di non avere intrattenuto con lo studio Pessina rapporti a titolo di persona fisica, mentre, in qualità di amministratore unico della società M.I.E.C. s.r.l., con sede in Milano, aveva intrattenuto rapporti commerciali con due società aventi sede rispettivamente nelle Isole Vergini e negli Stati Uniti. Sulla base dei dati presenti nell’anagrafe tributaria il sig. Azzali Zanola risultava il legale rappresentante della M.I.E.C. s.r.l. e della Tiefenbacher di Azzali Zanola Enrico C. s.a.s.; a giudizio dei verificatori, inoltre, il sig.
Azzali Zanola risultava titolare di altre due società, e precisamente la Daras Continental SA e la Benson Blake LLC, per le quali vi erano dei contratti di mandato tra lo stesso Azzali Zanola e l’Avv. Pessina relativi all’amministrazione delle stesse società, e sui conti correnti delle quali venivano accreditate ingenti somme di denaro, riconducibili quindi al predetto Azzali Zanola. L’Ufficio, quindi, recuperava a tassazione tali somme, a fini IRPEF, IRAPed I.V.A, con gli avvisi di accertamenti suindicati 2. - Avverso tali avvisi di accertamen to Azzali Zanola Enrico proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, previa riunione dei suddetti ricorsi, con sentenza n. 7832/02/2015, li rigettava. 3. - Interposto gravame dal contribuente, la Commissione trib utaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5290/05/2017, pronunciata il 13 novembre 2017 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2017 , R.G.
N.18366/2018 Cons. est. Valentino Lenoci rigettava l’appello, condannando altresì l’Azzali Zanola alla rifusione delle spese di lite. 4. -A vverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Azzali Zanola Enrico, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5. -La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. –Si procede alla succinta esposizione dei motivi di ricorso. 6.1. - Con il primo motivo di ricorso Azzali Zanola Enrico deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ. Sostiene, in particolare, il ricorrente che , per gli accertamenti relativi agli anni 2007 e 2008, non sussistevano, nella specie, le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento, non essendo stato dimostrata l’avvenuta presentazione della denuncia penale alla competente Procura della Repubblica. 6.2. - Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. applicato correttamente le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente.
R.G. N.18366/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 7. -Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. -Il primo motivo è infondato. In base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reatiprevisti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo diimposta in cui è stata commessa la viol azione » .
Nel caso di specie, l’anno d’imposta ai quali si riferisc ono gli accertamenti sono il 200 7, 200 8 e 2009 , gli accertamenti avrebbe ro dovuto effettuarsi entro il 31 dicembre 2012,il 31 dicembre 201 3 ed il 31 dicembre 2014 (ossia quattro anni ex art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore), ovvero entro il 31 dicembre 2016,il 31 dicembre 2017 ed il 31 dicembre 2018, in caso di raddoppio dei termini. Gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione sono stat i notificat i il 13 novembre 2013 , ritenendosi applicabile, per l’appunto, il raddoppio dei termini.
Orbene, sostiene il ricorrente che l’Agenzia delle entrate non avrebbe potuto applicare il raddoppio dei termini, non avendo pienamente provato la presentazione della denuncia di reato nei confronti del ricorrente alla Procura della Repubblica di Milano.Conseguentemente, gli avvisi di accertamento sarebbero stat i emess i oltr e il termine quadriennale di cui all’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, e sarebberoquindi illegittimi. Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che,ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella della sussistenza dell’obbligo della R.G.
N.18366/2018 Cons. est. Valentino Lenoci denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindiindipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamentodel reato nel processo, come peraltro chiarito anche dalla sentenza dellaCorte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132; Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato.
Nel caso di specie, essendo configurabiliil reato di cui all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), e all’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ricorrevano quindi le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento. Né, peraltro, era necessaria la prova dell’avvenuta effettuazione della denuncia, in quanto – poiché il raddoppio dei termini opera indipendentemente dalla denuncia – era onere della C.T.R. verificare, sulla base delle risultanze dell’avviso di accertamento, se erano configurabili astrattamente dei reati, e quindi se sussisteva l’obbligo di denuncia. 7.2. -Il secondo motivo di ricorso è invece da ritenere inammissibile.
Il ricorrente, infatti, con il motivo in esame contesta esclusivamente l’accertamento in fatto operato dalla C.T.R., e quindi la valutazione delle prove documentali effettuata dall’organo giudicante, con una serie di considerazioni che esulano dal giudizio di legittimità, tendenti a rivalutare il materiale probatorio già valutato in sede di merito, con una valutazione, peraltro, doppiamente conforme, sia in primo che in secondo grado, nel senso della sussistenza delle operazioni fraudolente contestate (dal che deriva anche l’inammissibilità del motivo ex art. 348-ter, quinto comma, cod.proc. civ.) 8. -Consegue il rigetto del ricorso.
R.G. N.18366/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 9. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna Azzali Zanola Enrico alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 16.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contribut