Italian tax court dismisses appeal claiming tax assessments exceeded four-year limit due to criminal investigation triggers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Enrico Azzali Zanola's appeal against Regional Tax Commission decisions regarding 2005-2006 tax assessments. The taxpayer argued the assessments were time-barred because they stemmed from the Pessina list investigation into money laundering, yet no criminal prosecution had formally commenced. The court held that the statutory doubling of the four-year limitation period only requires the abstract possibility of a crime, not the actual filing of a criminal complaint or conviction. Consequently, the assessments were deemed valid, and the taxpayer was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 43, comma 1, D.P.R. n. 600/1973; Art. 4, d.lgs. n. 74/2000: The doubling of the four-year limitation period for tax assessments requires only the abstract possibility of a crime, not the actual initiation of criminal proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18363/2018R.G. proposto da: AZZALI ZANOLA ENRICO, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell’avv. Alessio Petretti, rappresentato e difeso dall’avv. Adamo De Rinaldis in virtù di procura speciale allegata, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege; –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIB UTARIA REG IONALEdellaLOMBARDIA n. 5292/05/2017 , depositata il 14 dicembre 2017 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre2022 dal consigliere dott. Valentino Lenoci ; -Rilevato che: AVVISO DI ACCERTAMENTO – IRPEF –IRAP -IVA 2005-2006 . R.G. N.18363/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 1. - L’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Monza e Brianza, in data 13 novembre 2013, emetteva nei confronti del sig. Azzali Zanoli:
a) avviso di accertamento n. T9501B100164/2013, con il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 2005, e conseguentemente maggiori imposte IRPEF per € 265.378,00, IRAP per € 26.428,00, maggiore addizionale regionale per € 8.735,00, maggiore addizionale comunale per € 1.248,00 ed una maggiore IVA per € 124.367,00, oltre sanzioni ed interessi;
b) avviso di accertamento n. T9501B10069/2013, co n il quale accertava maggiori redditi imponibili per l’anno 2006, e conseguentemente maggiori imposte IRPEF per € 333.505,00, IRAP per € 33.166,00, maggiore addizionale regionale per € 10.953,00, maggiore addizionale comunale per € 1.564,00 ed una maggiore IVA per € 156.075,00, oltre sanzioni ed interessi Gli accertamenti nascevanodalle risultanze della c.d. Lista Pessina, emerse nel corso di indagini di polizia giudiziaria svolte dal Nucleo di Polizia Tributaria dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di diversi soggetti inquisiti per reati di riciclaggio.
Nel corso di tali indagini emergeva che un avvocato/notaio elvetico, tale Fabrizio Pessina, in concorso con altri soggetti aveva costituito una serie di società e trust molto articolate, al fine di trasferire ingenti somme di denaro all’estero in violazione della normativa italiana. Nell’àmbito di tali indagini veniva sequestrato il personal computer del suddetto Pessina, contenente un elenco di persone fisiche che avevano intrattenuto rapporti con lui. Tra tali soggetti vi era anche il sig. Azzali Zanola, nei cui confronti la G.d.F. di Milano inviava un questionario, volto a chiarire i rapporti intercorsi con lo studio Pessina.
Il contribuente, in riscontro al questionario, comunicava di non avere intrattenuto con lo studio Pessina rapporti a titolo di persona fisica, R.G. N.18363/2018 Cons. est. Valentino Lenoci mentre, in qualità di amministratore unico della società M.I.E.C. s.r.l., con sede in Milano, aveva intrattenuto rapporti commerciali con due società aventi sede rispettivamente nelle Isole Vergini e negli Stati Uniti. Sulla base dei dati presenti nell’anagrafe tributaria il sig. Azzali Zanola risultava il legale rappresentante della M.I.E.C. s.r.l. e della Tiefenbacher di Azzali Zanola Enrico C. s.a.s.; a giudizio dei verificatori, inoltre, il sig.
Azzali Zanola risultava titolare di altre due società, e precisamente la Daras Continental SA e la Benson Blake LLC, per le quali vi erano dei contratti di mandato tra lo stesso Azzali Zanola e l’Avv. Pessina relativi all’amministrazione delle stesse società, e sui conti correnti delle quali venivano accreditate ingenti somme di denaro, riconducibili quindi al predetto Azzali Zanola. L’Ufficio, quindi, recuperava a tassazione tali somme, a fini IRPEF, IRAPed I.V.A, con gli avvisi di accertamenti suindicati. 2. - Avverso tali avvisi di accertamento Azzali Zanola Enrico proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, previa riunione dei suddetti ricorsi, con sentenza n. 8759/43/2015, li rigettava. 3. - Interposto gravame dal contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5292/05/2017, pronunciata il 13 novembre 2017 e depositata in segreteria il 14 dicembre 2017 , rigettava l’appello, condannando altresì l’Azzali Zanola alla rifusione delle spese di lite. 4. -A vverso tale sentenza ha proposto ricor so per cassazione Azzali Zanola Enrico, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
5. La discussione del ricorso è stata quindi fissata per la camera di consiglio del 29 settembre 2022, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto R.G. N.18363/2018 Cons. est. Valentino Lenoci 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: 6. -Si procede alla succinta esposizione dei motivi di ricorso. 6.1. - Con il primo motivo di ricorso Azzali Zanola Enrico deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 43, terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che non sussistevano, nella specie, le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento, non essendo stato dimostrata l’avvenuta presentazione della denuncia penale alla competente Procura della Repubblica. 6.2. - Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, 42 d.P.R. n. 600/1973, 54 d.P.R. n. 633/1972, 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e del d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. applicato correttamente le norme sulla ripartizione dell’onere probatorio tra Amministrazione finanziaria e contribuente. 7. -Procedendo quindi allo scrutinio dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 7.1. -Il primo motivo è infondato.
In base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente ratione temporis al momento dell’accertamento (testo introdotto dall’art. 37, comma 24, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), «in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reatiprevisti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, R.G. N.18363/2018 Cons. est. Valentino Lenoci n. 74, i termini di cu i ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione».
Nel caso di specie, l’anno d’imposta ai quali si riferisc ono gli accertamentisono il 2005 e 2006 , gli accertamenti avrebbe ro dovuto effettuarsi entro il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2011 (ossia quattro anni ex art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo vigente pro-tempore), ovvero entro il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2015, in caso di raddoppio dei termini. Gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione sono stat i notificat i il 13 novembre 2013, ritenendosi applicabile, per l’appunto, il raddoppio dei termini.
Orbene, sostiene il ricorrente che l’Agenzia delle entrate non avrebbe potuto applicare il raddoppio dei termini, non avendo pienamente provato la presentazione della denuncia di reato nei confronti del ricorrente alla Procura della Repubblica di Milano.Conseguentemente, gli avvisi di accertamento sarebbero stat i emess i oltre il termine quadriennale di cui all’art. 43, primo comma, d.P.R. n. 600/1973, e sarebberoquindi illegittimi. Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che,ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dalle disposizioni suindicate, l’unica condizione prevista è quella della sussistenza dell’obbligo della denuncia penale, indipendentemente dall’adempimento di tale obbligo, e quindiindipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo, come peraltro chiarito anche dalla sentenza dellaCorte cost. 25 luglio 2011, n. 247 (Cass. 15 dicembre 2021, n. 40132;
Cass. 2 luglio 2020, n. 13481; Cass. 28 giugno 2019, n. 17586). A maggior ragione, la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate R.G. N.18363/2018 Cons. est. Valentino Lenoci nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato. Nel caso di specie, essendo configurabiliil reato di cui all’art. 4 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione infedele), e all’art. 8 dello stesso d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ricorrevano quindi le condizioni per il raddoppio dei termini per l’accertamento.
Né, peraltro, era necessaria la prova dell’avvenuta effettuazione della denuncia, in quanto – poiché il raddoppio dei termini opera indipendentemente dalla denuncia – era onere della C.T.R. verificare, sulla base delle risultanze dell’avviso di accertamento, se erano configurabili astrattamente dei reati, e quindi se sussisteva l’obbligo di denuncia. 7.2. -Il secondo motivo di ricorso è invece da ritenere inammissibile. Il ricorrente, infatti, con il motivo in esame contesta esclusivamente l’accertamento in fatto operato dalla C.T.R., e quindi la valutazione delle prove documentali effettuata dall’organo giudicante, con una serie di considerazioni che esulano dal giudizio di legittimità, tendenti a rivalutare il materiale probatorio già valutato in sede di merito, con una valutazione, peraltro, doppiamente conforme, sia in primo che in secondo grado, nel senso della sussistenza delle operazioni fraudolente contestate (dal che deriva anche l’inammissibilità del motivo ex art. 348-ter, quinto comma, cod.proc. civ.) 8. -Consegue il rigetto del ricorso. 9. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
R.G. N.18363/2018 Cons. est. Valentino Lenoci La Corte rigetta il ricorso. Condanna Azzali Zanola Enrico alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese e competenze del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 15.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato