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Ordinanza Interlocutoria — n. 905/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation suspends tax dispute over €50k income due to new simplified procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 905/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the tax dispute between CO.GE.TRANS and the Revenue Agency pending the entry into force of a new simplified procedure law. The consorzio argued for a simplified resolution of its €41,628 income tax assessment following a series of administrative and regional tribunal rulings. The court granted the suspension because the case met all statutory requirements for the new expedited procedure, including the amount threshold and the Revenue Agency's prior loss in first instance.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 l. 130/2022; Art. 16 comma 3 l. 289/2002: The Court of Cassation must suspend proceedings when a taxpayer requests the new simplified procedure, provided the case involves a pending tax dispute under €50,000 where the Revenue Agency lost in first instance.

Parole chiave

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simplified procedure tax Cassation suspension Revenue Agency loss income tax assessment €50,000 threshold trasferimento dei contributi rimborso dei contributi categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 l. 31 agosto 2022, n. 130
Preliminarmente va rilevato che il consorzio ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l.
Art. 16 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289
Art. 23 comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Valentino Lenoci udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l.
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Testo completo

ente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23147/2015R.G. proposto da: CO.GE.TRANS – CONSORZIO GESTIONE TRASPORTI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Matera, Piazzetta Silone n. 11-bis, elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita n. 290, presso lo studio del’avv. Maria Bruna Chito, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Fausto Di Pede in virtù di procura speciale in calce al ricorso, –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –controricorrente – avverso la sentenza della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA BASILICATAn. 203 / 0 3 /201 5 , depositata il 20 febbraio 2015 ;

AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES -IRAP2004. R.G. N.23147/2015 Cons. est. Valentino Lenoci udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 ottobre2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. Aldo Ceniccola, ha chiesto il rigetto del ricorso; -Rilevato che: 1. -L’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Matera, in data 15 gennaio 2008, notificava al consorzio CO.GE.TRANS – Consorzio Gestione Traporti l’avviso di accertamento n. 88803R200002, con il quale veniva accertato, nei confronti del predetto consorzio, un reddito d’impresa, per l’anno 2004, di € 41.628,61, in luogo della perdita dichiarata di € 16.828,00.

In particolare, l’Ufficio, stante la situazione di insolvenza del consorzio (la cui attività era cessata in data 8 maggio 2004, con il licenziamento dei dipendenti e la vendita dei beni strumentali), che portava ad escludere qualsiasi possibilità di restituzione, qualificava come reddito il contributo di € 58.456,61, eseguito dalla consorziata maggioritaria Cogetrans Logistic s.r.l., che veniva quindi assoggettato a tassazione quale contributo derivante da contratto, ex art. 85, comma 1, lett. g), TUIR. 2. –Proposto, dal consorzio CO.GE.TRANS, ricorso dinanzi alla C.T.P. di Materaquesta, con sentenza n. 207/01/2010, depositata il 4 ottobre 2010,accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, compensando le spese. 3. - Interposto gravame dall’Ufficio, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza n. 203/03/2015, pronunciata il 17 ottobre 2014 edepositata il 20 febbraio 2015, accoglieva l’appello, compensando le spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il consorzio CO.GE.TRANS, sulla base di sei motivi. R.G. N.23147/2015 Cons. est. Valentino Lenoci Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. 5.- All’udienza pubblica del 14 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti ed il P.M. hanno rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. Considerato che:

6. Preliminarmente va rilevato che il consorzio ricorrente ha presentato istanza di sospensione del processo ex art. 5, comma 10, l. 31 agosto 2022, n. 130, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata della presente lite, ai sensi della disposizione suindicata, nei termini ivi previsti. Ricorrono i presupposti per la concessione della richiesta sospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge suindicata, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, per la quale l’Agenzia delle entrate è risultata soccombente in primo grado, ed il cui valore –determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 – non è superiore ad € 50.000,00.

7. Deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 16 gennaio 2023 (centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge n. 130/2002, avvenuta il 16 settembre 2022), con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte dispone la sospensione del giudizio , nei termini di cui in motivazione. Rinvia a nuovo ruo