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Ordinanza — n. 896/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection notice, upholding validity despite missing signature and postal notification issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 896/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Yang Haixhia's cassation appeal against a regional tax commission ruling that upheld Equitalia Nord's collection notice. The court found the lower courts correctly determined that the lack of a functional signature and the specific postal notification method did not invalidate the administrative act. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs and court fees.

Regesto Legislator

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Art. 26 d.P.R. 602/1973; Art. 25 d.P.R. 602/1973: The absence of a readable signature or specific postal transmission formalities does not render a tax collection notice null if the document is unequivocably attributable to the competent administrative organ.

Parole chiave

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tax collection notice validity administrative act nullity signature requirement tax postal notification formalities Cassation dismissal tax notificazione viziata computo dei contributi azione creditoria

Disposizioni normative citate

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Art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il primo motivo denunzia violazione e f alsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R.
Art. 14 l. 20 novembre 1982, n. 890
602, anche in relazione all’art. 14 della l.
Art. 16 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
890, e dell’art. 16 del d.lgs.
Art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Art. 24 Cost.
Art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
Art. 7 l. 212 del 2000
Osserva, in particolare, che il contenuto della cartella dev’essere necessariamente integrato da quanto previsto dall’art. 7 della l.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie ed oneri di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.
artt. 24 della Costituzione
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 24 della Costituzione, 25, comma secondo, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14916/2016
Cass. n. 14917/2016
Cass. n. 19675/2011
1372/2013; Cass. n. 19675/2011).
Cass. n. 31605/2019
Cass. n. 31605/2019; Cass.
Cass. n. 25773/2014
31605/2019; Cass. n. 25773/2014).
Cass. n. 22281/2022
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 1299 / 20 14 , propost o da: YANG HAIXHIA, rappresentata e difes a , per procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti CARLO PAGANI e LORENZO PROSPERI MANGILI, elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma, VIA GIOVANNI BATTISTA VICO,N. 31 -ricorrente - contro EQUITALIA NORD s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore Marianna Vasapollo, rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. CARLO DALL’ASTA , elettivamente domiciliat a pressol’Avv. ANTONINO SPINOSO in Roma, VIA ANTONIO MO RDINI N. 14 -controricorrente - avverso la sentenza n. 240 / 6 3 / 20 1 3 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA – sezione staccata di Brescia, depositatail 28/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal consigliere dott. Francesco Cortesi . Rilevato che:

1. Il 16 aprile 2012 Equitalia Nord s.p.a., concessionaria per la riscossione di Mantova, notificò ad Haixhia Yang una cartella di pagamento relativa all’iscrizione a ruolo, per l’anno 2003, di importi a titolo di Irpef, addizionali regionale e comunale, sanzioni ed interessi, che la contribuente impugnò innanzi alla C.T.P. di Mantova.

2. Al rigetto del ricorso fece seguito l’appello, proposto dallaYang innanzi alla C.T.R. della Lombardia, che confermò la sentenza di primo grado. I giudici regionali ritennero che la cartella fosse stata regolarmente notificata; che il difetto di sottoscrizione, eccepito dalla contribuente, non ne determinasse la nullità; che neppure la non conformità della stessa al modello ministeriale in vigore dal 1° aprile 2012 comportasse alcun effetto invalidante; che, in ogni caso, l a ricorrente non aveva contestato l’omessa notificazione del prodromico avviso di accertamento.

3. La sentenza d’appello è impugnata dalla contribuente con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste Equitalia Nord s.p.a. con controricorso. Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e f alsa applicazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche in relazione all’art. 14 della l. 20 novembre 1982, n. 890, e dell’art. 16 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.La ricorrente assume che la C.T.R. avrebbe errato nel non rilevare la nullità della notifica della cartella, in quanto effettuata a mezzo posta senza il tramite di alcuno dei soggetti indicati dall’art. 26, comma primo, del d.P.R. n. 602 del 1973.

2. Con il secondo motivo, denunziando violazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della legge n. 890 del 1992, la ricorrente censura la sentenza impugnata per l’omesso rilievo della nullità della notifica in conseguenza della mancata compilazione della relata. 2.1. Le censure, che per la loro obiettiva connessione possono essere scrutinate congiuntamente, sono prive di fondamento. Questa Corte, a partire dalle note pronunzie n. 14916 e 14917/2016 rese a Sezioni Unite, ha affermato il principio in base al quale l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo con la costituzione in giudizio della parte intimata.

Nel caso in esame, la tempestiva impugnazione della cartella da parte dell’odierna ricorrente ha determinato la sanatoria della nullità della sua notificazione, anche qualora ipoteticamente sussistente. 2.2. Per completezza, e con specifico riferimento al secondo motivo, si può altresì richiamare il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale la notificazione della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un'appos ita relata dinotifica; tale ultima soluzione, infatti, risponde al disposto di cui all’invocato art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, che prescrive l'onere per l'esattoredi conservare per cinque anni la matrice o la copia dellacartella con la relazione di not ifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta (si vedano, fra le altre, Cass. n. 8086/2018;

Cass. n. 15795/2016; Cass. n. 16949/2014).

3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 24 della Costituzione, 25, comma secondo, del d.P.R. n. 602 del 1973 e 7, commi 2 e 3, della l. 27 luglio 2000, n. 212. La contribuente c ensura la sentenza d’appello nella parte in cui non ha rilevato la nullità della cartella impugnata in conseguenza della difformità di questa dal modello ministeriale di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 46586 del 30 marzo 2012, in vigore dal 1° aprile 2012. Osserva, in particolare, che il contenuto della cartella dev’essere necessariamente integrato da quanto previsto dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, che prescrive, fra l’altro, di indicare le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere; e che l’art. 6 del d.m. 3 settembre 1999, n. 321 contiene identica prescrizione quanto alle necessarie avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione, ai quali va aggiunto, per effetto dell’invocato provvedimento direttoriale, anche l’onere del contribuente di presentare preliminarmente reclamo alla Direzione che ha emesso il ruolo.

4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602del 1973, 479, 480 e 482 cod. proc. civ.Anche in questo caso la sentenza impugnata è sottoposta a critica per il mancato rilievo dellanullità della cartella, in ragione del difetto di sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell’agente per la riscossione. 4.1. I motivi, anch’essi meritevoli di esame congiunto, sono infondati. L’omessa indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine determina, infatti, non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso e del quale dimostri la decisività ( così, fra le numerose altre, Cass. n. 10787/2020;

Cass. n. 301/2018; Cass. n. 1372/2013; Cass. n. 19675/2011). 4.2. Quanto, poi, all’omessa sottoscrizione della cartella da parte del funzionario competente, costituisce jus receptum il fatto che essa non comporta l’invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo,del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, lacartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con decreto ministeriale, che non prevede lasottoscrizione dell'esattore ( cfr.

Cass. n. 31605/2019; Cass. n. 25773/2014).

5. Il quinto motivo di ricorso, infine, denunzia violazione dell’art.24 Cost., dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7, commi 2 e 3, della l. n. 212 del 2000, nonché «nullità della sentenza per mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione circa un fatto decisivo della controversia costituito dall’impossibilità del ricorrente di verificare lapretesa impositiva e degli interessi».Secondo la ricorrente, il vizio della cartella dedotto con il terzo motivo di ricorso ridonderebbe anche come ragione di nullità per mancato rispetto dell’obbligo di motivazione degli atti amministrativi; sotto il medesimo profilo argomentativo, inoltre, la cartella impugnata sarebbe carente anche nella parte relativa agli interessi, dei quali riporta il solo ammontare, senza specificare il relativo conteggio per verificarne la correttezza dell’addebito. 5.1.

Anche tale motivo è destituito di fondamento. Fermi, infatti, i rilievi già esposti in relazione a lle conseguenze della mancata indicazione delle modalità e delle forme di impugnazione della cartella, va poi osservato, quanto alla relativa indicazione in punto al credito erariale per interessi, che le doglianze della ricorrente contrastano con il principio recentemente affermato da questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 22281/2022), in base al quale laddove, come nella specie, la cartella segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, l’obbligo di motivazione inerente al pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati è soddisfatto attraverso il semplice richiamo dell 'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.

6. Il ricorso è dunque complessivamente meritevole di rigetto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 6.000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi, 15% spese forfetarie ed oneri di legge.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d. P . R . n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo d