Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 882/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute ended by voluntary simplified tax settlement procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 882/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal dismissed due to the extinction of the subject matter of the dispute. The appellants voluntarily adopted a simplified tax settlement procedure and paid the outstanding taxes, thereby extinguishing the litigation. Consequently, the court terminated the proceedings without a substantive ruling on the merits of the tax assessment.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 D.L. 148/2017; Art. 1 D.L. 193/2016: The adoption of a simplified tax settlement procedure by the parties, followed by the payment of the tax due, results in the extinction of the subject matter of the dispute and the termination of the judicial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified tax settlement extinction of subject matter termination of proceedings voluntary tax payment tax dispute resolution ripresa dell'imposta sul valore aggiunto tentata sottrazione d'imposta assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 D.L. 148/2017
Avverso la sentenza della CTR Graziano Ciroi ed Elisabetta Selva proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Art. 1 D.L. 193/2016
Avverso la sentenza della CTR Graziano Ciroi ed Elisabetta Selva proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24173/2016 R.G. proposto da Ciroi Graziano e Selva Elisabetta , in proprio e quali soci della cessata Tentazioni s.a.s. di Selva Elisabetta C., elettivamente domiciliati in Roma, via Padova n. 82, presso lo studio dell’avv. Bruno Aguglia, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Francesco Donolato e all’avv. Roberto Dugo giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia n. 105/03/16, depositata il 21 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 105/03/16 del 21/03/2016 la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 71/01/14 della Commissione tributaria provinciale di Gorizia (di seguito CTP), la quale, previa riunione dei ricorsi separatamente proposti dalla cessata Tentazioni s.a.s. di Selva Elisabetta C. e dai soci Graziano Ciroi e Elisabetta Selva, aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla società avverso un avviso di accertamento per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006 e accolto i ricorsi proposti dai soci avverso gli avvisi di accertamento per IRPEF relativa al medesimo anno d’imposta.

2. Avverso la sentenza della CTR Graziano Ciroi ed Elisabetta Selva proponevano ricorso per cassazione, affidato a due motivi e depositavano memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ.

3. AE resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. con la quale hanno chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata ex art. 1 del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, conv. con modif. nella l. 4 dicembre 2017, il quale ha esteso i termini di adesione della procedura prevista dal d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1° dicembre 2016, n. 225. 1.1. Unitamente alla predetta memoria i ricorrenti hanno documentato l’intervenuto pagamento di quanto dovuto, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 1.2. Le spese di lite restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del cont