Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure definition by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure definition by the December 31, 2020 deadline. The tax authority and the bankrupt company failed to submit the necessary request under Article 6 of Legislative Decree 119/2018, resulting in the automatic expiration of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; The tax procedure for simplified definition is extinguished if the request is not filed within the statutory deadline, terminating the litigation without a decision on the merits.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 1438/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro New Port S.p.A. Fallita, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario Cali, domiciliata presso la casella Pec: rosariocali(ffipec.it in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2476/08/2017, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TY303A101357.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere L l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta 233/ intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma Depositato in