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Decreto — n. 854/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; parties failed to request hearing within deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 854/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party requested a hearing within the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, Artesacra Balbi, argued for a hearing to declare the tax debt extinguished, while the tax authority contended the process had lapsed. The court ruled that without an explicit request for a hearing, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if parties do not request a hearing within the prescribed term, terminating the process and assigning costs to the anticipator.

Parole chiave

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tax procedure extinction statutory time limit request for hearing tax appeal dismissal procedural default arretrati d'imposta differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma ' dell'art. 391 cod.
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Testo completo

nte DECRETO sul ricorso iscritto al n. 23940/2018 R.G. proposto da Artesacra Balbi Pietro & C. S.n.c., Balbi Pietro e Balbi Siro, rappresentati e difesi dall'Avv Marco Serra, con domicilio eletto in Roma, via Paolo Emilio, n. 57, presso lo studio del suddetto professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1542/17/2018, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.

T9P011N00920 - T9P011N00921 - T9P021N00918. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma ' dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del proceso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESS