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Decreto — n. 853/2023 — snciv Generato dall'IA

Tax court process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline under D.L. 119/2018.

Numero d'incarto Decreto — n. 853/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a settlement within the deadline set by Article 6, paragraph 13, of Legislative Decree 119/2018. The appellant, Alliata Bronner, challenged a regional tax commission decision regarding a simplified definition procedure, while the tax agency argued the process should continue. The court ruled that without a formal settlement request by the deadline, the proceedings automatically terminated, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: If parties fail to request a settlement within the prescribed term, the process extinguishes automatically, and the party who advanced costs bears the expenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax procedure extinction simplified definition procedure settlement request deadline legislative decree 119 2018 costs allocation rule

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata '‘)E della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.

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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 29526/2018 R.G. proposto da Alliata Bronner Claudio, rappresentato e difeso dall'Avv. Tiziana Sgobbo, con domicilio in Roma, Corso Trieste, n. 61, presso lo studio della suddetta professionista; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 2110/15/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK501F504472/2014.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata '‘)E della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; 2e5 rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma • ì