Italian tax court dismisses appeal as tax dispute extinguished by statutory time limit under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The appellant, a distribution company, challenged a regional tax commission decision regarding simplified dispute resolution procedures. The court ruled that without an explicit request to extend the timeline, the procedural period expired automatically, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure extinguishes automatically upon the lapse of the statutory deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its extension.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 30885/2018 R.G. proposto da Distribuzione Cambria S.r.l. (nella qualità di incorporante: Camess S.r.l.), Cambria Roberto e Cambria Rocco, rappresentati e difesi, dagli Avv Giovanni Fiannacca e Rosario Visalli, con domicilio presso le caselle Pec: avv.giovannifiannacca@pec.it e avvrosariovisalli@puntooec.it in uso ai suddetti professionisti; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Messina, n. 3274/02/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
RJF010100444 - RJF020100423. Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO