Tax court process extinguished by expiration of 2020 deadline under Art. 6, para. 13 DL 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax proceeding extinguished because neither party filed the required request for settlement by December 31, 2020. The appellant, Mario Saccani, argued for the continuation of the case regarding a specific tax definition, while the Revenue Agency contended the statutory deadline had passed. The court ruled that the procedural silence triggered automatic extinction under Article 6, Paragraph 13 of Legislative Decree 119/2018, terminating the litigation without a substantive judgment on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, para. 13 DL 119/2018; Art. 391, para. 3 Civil Procedure Code: The tax proceeding is extinguished by the expiration of the deadline for filing the request for settlement, unless the parties specifically request a hearing to declare extinction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 17925/2018 R.G. proposto da Saccani Mario, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianpietro Contarin con domicilio eletto presso la casella PEC: gianpietro.contarin@ordineavvocativicenza.it ; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna, n. 795/08/2018, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. THS019201465.
Vista la documentazione depositata dalle parti contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ‹. i _