Italian tax court declares tax dispute extinguished due to voluntary settlement and lack of appeal within deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because the taxpayer voluntarily submitted a simplified settlement request and paid the owed amount. The tax agency confirmed this action and noted that no party requested a hearing within the statutory deadline. Consequently, the court ruled the process terminated by operation of law, leaving procedural costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When a taxpayer voluntarily requests a simplified tax definition and pays the debt, the litigation extinguishes if no party requests a hearing within the prescribed period.
Parole chiave
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ECRETO sul ricorso iscritto al n. 25972/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Supercar S.r.l. (attualmente Omnia S.r.l.), rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio De Lorenzi, con domicilio eletto in Roma, via Pietro Aretino, n. 63, presso lo studio del suddetto professionista; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia Sezione staccata di Lecce n. 1678/23/2017, pronunciata con riferimento all'atto n. 05920110022783269.
Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai finì della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 2X 571••• 'dente Dep