Tax court dismissed appeal as tax procedure extinguished by statutory time limit on simplified settlement requests.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation extinguished because neither party filed the required simplified settlement request by the statutory deadline of December 31, 2020. The Revenue Agency and the liquidated company argued over the procedural status, but the court found no valid application of the special settlement mechanism. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the burden of costs fell on the party who had advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax procedure extinguishes automatically if the specific simplified settlement request is not filed within the prescribed term, unless the parties explicitly request a hearing to fix the date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 12499/2018 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Nuova Omas Auto S.r.l. in liquidazione, Salmon Ivo Francesco Pietro, Salmon Roberto Mario e Visentini Guido (nella loro qualità di eredi di Salmon Gustavo Guido, rappresentati e difesi dall'Avv Marco Antonio Loi, con domicilio presso la casella Pec: avvmarcoloi(apec.loiedemartis.it, in uso al predetto professionista; avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 380/05/2017, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
RL5010401220 - RL5030401004. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 2g di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma q,,'< U.n/-