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Ordinanza — n. 839/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal due to tax debt extinguished by simplified payment scheme.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 839/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the litigation extinguished because the taxpayer had paid the tax debt under the simplified payment scheme. The taxpayer argued that this payment extinguished the obligation, while the tax authority contested the applicability of the scheme. The court ruled that the statutory conditions for the simplified scheme were met, thereby terminating the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; When a taxpayer fulfills the obligations under the simplified payment scheme, the legal dispute regarding the tax liability is extinguished by the cessation of the subject matter of the controversy.

Parole chiave

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simplified payment scheme tax debt extinguishment cessation of subject matter IRPEF tax liability litigation termination ripresa dell'imposta sul valore aggiunto sospensione della riscossione fiscale indagine per frode iva

Disposizioni normative citate

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Art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
Va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto e documentato di avere corrisposto quanto dovuto ai fini della definizione agevolata della presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2814/2016 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro Poggi Vincenzo, elettivamente domiciliato in Roma, via Reno n. 4, presso lo studio dell’avv. Pietro Maria Putti, rappresentato e difeso dall’avv. Gerardo Villanacci giusta procura speciale a margine del controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 206/01/15, depositata il 22 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 ottobre 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Oggetto: Tributi -Avviso di accertamento -Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 206/01/15 del 22/06/2015 la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno (di seguito CTP) n. 298/01/11, la quale aveva accolto il ricorso proposto da Vincenzo Poggi avverso un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2003.

2. Avverso la sentenza della CTR AE proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

3. Vincenzo Poggi resisteva con controricorso e depositava memoria exart. 380 bis.1 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va pregiudizialmente evidenziato che il controricorrente ha dedotto e documentato di avere corrisposto quanto dovuto ai fini della definizione agevolata della presente controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, sicché va dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

2. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. C