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Ordinanza — n. 817/2023 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against tax notice nullity when late personal appearance prevents cure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 817/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal regarding the Regional Tax Commission's rejection of an appeal filed against a tax notice. The agency argued the notice was null because it was served on the company rather than the individual shareholder, yet the shareholder appeared late in the appeal process. The court ruled that while the service was indeed null, the late appearance meant the judgment became final before the defect could be cured, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 53, 57 d.lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 100, 156 c.p.c.: A null notification can be cured by the party's appearance, but only if such appearance occurs before the judgment becomes final; a late appearance precludes cure and renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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nullity of notification cure of procedural defect finality of judgment tax appeal procedure late appearance inadmissibility of appeal service of process assoggettamento all'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 53, 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 100, 156 cod. proc. civ.
Art. 360, primo comma, num. 4 cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1 - quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 21/07/2021, n. 20840
Cass. 05/03/2020, n. 6164
Cass. n. 1778 del 29/01
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27795/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex legedall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; –ricorrente – contro S.T.M. SRL, sedente in Sansepolcro (AR), in persona del legale rappresentante pro temporee RAMBALDONI CELESTINO; - intimati – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise, n. 327/02/15, depositata in data 23 ottobre2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre 2022 dal consigliere Alberto Crivelli. RILEVATO CHE:

1. L’Agenzia ricorrente premette come agli intimati fosse stato notificato un avviso in relazione ad operazioni soggettivamente inesistenti, da cui scaturiva recupero IVA per € 260.065,61. L’atto Oggetto: nullità notifica atto appello veniva separatamente impugnato dalla società (il giudizio inerente cui penderebbe davanti a questa Corte con autonomo numero di ruolo RG 6590/2014) e dal Rombaldoni, appunto col presente giudizio.

2. La CTP accoglieva il ricorso e l’Amministrazione proponeva appello nei confronti della “società S.T.M. in persona del legale rappresentante Celestino Rombaldoni”. Le parti si costituivano e la CTR dichiarava l’inammissibilità dell’appello perché proposto nei confronti di un soggetto diverso e perché tardivo, in quanto comunque il Rombaldoni, pur costituendosi personalmente, lo aveva fatto oltre il termine per impugnare la sentenza.

3. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo. I contribuenti sono rimasti intimati. CONSIDERATO CHE:

1. Con l’unico motivo del ricorso l’Agenzia denuncia violazione degli artt. 53 e 57, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 100 e 156, cod. proc. civ., in relazione all’art.360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., non avendo la CTR ritenuto sanata la nullità della notifica nonostante essa fosse affetta da mera nullità e il contribuente si fosse costituito, tra l’altro senza nulla eccepire in ordine alla nullità in parola, con conseguente raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, cod. proc. civ. 1.1. Il motivo è infondato.

In effetti, premesso che la controversia con la società risulta essere stata definita nell’autonomo giudizio come precisato dalla ricorrente, la notifica effettuata nei riguardi di un soggetto (la società) in luogo di altro soggetto (il socio personalmente) è affetta da nullità e non da inesistenza, in quanto affinché si configuri tale radicale forma di invalidità occorre che non si sia formata alcuna fattispecie notificatoria. In effetti al fine di configurarsi siffatta fattispecie sono sufficienti “gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell'attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato "ex lege" del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell'atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi "ex lege" eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie legale minima”; ogni altro elemento “si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell'atto processuale, sanabile con effetto "ex tunc" attraverso la costituzione dell'intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice (Cass. 21/07/2021, n. 20840).

Tuttavia, affinché ricorrano i presupposti per la sanatoria tramite la costituzione dell’intimato, in ipotesi di proposizione di appello, occorre che quest’ultimo si costituisca anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza, che si verifica con lo spirare del termine per la proposizione dell’appello stesso (Cass. 05/03/2020, n. 6164). Laddove, dunque, la costituzione avvenga posteriormente, la sentenza passa in cosa giudicata e la costituzione non è idonea a produrre l’invocata sanatoria. Orbene nella specie, come osservato dalla CTR, la costituzione del Rombaldoni personalmente, in data 3 dicembre 2009, è stata accertata dal giudice d’appello essere avvenuta dopo il “termine lungo” per la proposizione dell’appello, cioè – in base alla disciplina pro tempore vigente – un anno, cui andava aggiunto il termine di sospensione feriale (dalla sentenza in ogni caso si ricava che la sentenza di primo grado venne depositatain data 11 agosto 2008).

2. Il ricorso risulta dunque infondato. Nulla per le spese atteso che i contribuenti sono rimasti intimati. Nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non potendo tale norma trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass.n.1778 del 29/01