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Ordinanza Interlocutoria — n. 799/2023 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court suspends direct tax and VAT case pending simplified payment procedure under Law 130/2022.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 799/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation suspended the ongoing tax litigation between Latin Gem and the Revenue Agency. The lower court had rejected the association's appeal regarding direct taxes and VAT based on a lack of genuine democratic structure. The Court granted the suspension request to allow the parties to utilize the simplified payment procedure established by Law 130/2022.

Regesto Legislator

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Art. 5 comma 10 legge 130/2022; The Court of Cassation may suspend tax proceedings to allow the parties to benefit from the simplified payment procedure provided for by the aforementioned legislative provision.

Parole chiave

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tax suspension simplified payment procedure Law 130/2022 direct taxes VAT dispute Cassation suspension ONLUS status democrazia economica

Disposizioni normative citate

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Art. 5 comma 10 legge 130/2022
Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, legge 130/2022, onde potersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla disposizione legislativa.
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Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 7619/2015 R.G. proposto da Latin Gem - Associazione sportiva dilettantistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, Nembri Massimiliano Valentino in proprio, rappresentata e difesa dall'avv. Katia Scarpa, con domicilio eletto in Roma, via Federico Cesi, n. 72, presso lo studio dell’avv. Bernardo Di Stasio –ricorrenti – contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

Oggetto: imposte dirette ed IVA - ONLUS -avviso di accertamento –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4780/49/2014, depositata il22 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dalConsigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello proposto dall’ Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 16/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso proposto da Latin Gem - Associazione sportiva dilettantistica e da Massimiliano Valentino Nembri contro gli avvisi di accertamento per II.DD. ed IVA 2008.

La CTR osservava in particolare che le riprese fiscali erano fondate sulla mancanza dei presupposti di applicabilità all'associazione contribuente del regime agevolativo previsto dall'art. 148, dPR 917/1986, specificamente per l'assenza di reale democraticità interna, perché gli utili erano distribuiti indirettamente con il pagamento dei canoni di locazione della sede alla proprietaria Tropicana snc, partecipata da persone fisiche con incarichi di rilievo nell'associazione medesima, per il rapporto sostanzialmente lucrativo con gli associati, avendo la quota associativa un ruolo economicamente minore rispetto ai pagamenti per i servizi ricevuti.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'associazione contribuente ed il Nembri deducendo sei motivi. L’Agenzia delle entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione della causa. Considerato che: Nelle more del giudizio la ricorrente ha depositato istanza di sospensione ex art. 5, comma 10, legge 130/2022, onde potersi avvalere della definizione agevolata prevista dalla disposizione legislativa. Non essendovi ragioni ostative, l'istanza va accolta. PQM La Corte sospende il