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Ordinanza — n. 792/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax appeal due to procedural extinction via simplified settlement procedure. The case was extinguished by expiration of the simplified settlement deadline. The court ruled the process ended automatically without substantive review. The decision applies the simplified settlement procedure for tax disputes. The outcome is dismissal based on procedural extinction. The case involves a cooperative society and tax authorities. The ruling confirms the automatic extinction of the process.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 792/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the tax authority's appeal against a lower court decision regarding a cooperative society's tax assessment. The Agency of Revenue argued procedural errors in the invitation to appear and the basis for revenue calculation, while the cooperative contended the financial office failed to verify accounts. The court determined the proceedings were extinguished by expiration of the deadline for the simplified settlement procedure, rendering the substantive arguments inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The simplified settlement procedure for tax disputes automatically extinguishes the proceedings upon expiration of the deadline for the request for settlement, barring further appeals unless an audience is fixed.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction procedural time limit cooperative society tax Cassation dismissal assistenza amministrativa fiscale internazionale imposizione dell'azienda in materia di doppia imposizione dichiarazione fiscale tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
che ha anche depositato, in data 05/06/2019, istanza di sospensione del processo per definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 per la quale non sono state presentate memorie.
Art. 6, comma 13, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
che ha anche depositato, in data 05/06/2019, istanza di sospensione del processo per definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art.
Art. 11, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 69/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. –ricorrente – contro TROPICAL SOCIETA’ COOPERATIVA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in persona legale rappresentante pro tempore Romano Carmelo, rappresentata e difesa dall’Avv. Carmelo Ruggiero Gibilisco ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Siracusa, viale Tunisi, n.53.

–controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. SICILIA – sezione staccata di Siracusa - n. 2245/16/14 , depositata in data 8 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che: 1.La società cooperativa a r.l. Tropical (d’ora innanzi, Tropical soc. coop. a r.l.) impugnava dinanzi la C.t.p. di Siracusa l’avviso di Avv. Acc. IVA, IRES, IRAP 2005 accertamento n. RJY03T500396 afferente IRES, IVA ed IRAP per l’anno 2005 nonché il provvedimento irrogativo di sanzioni n. RJYC0T500459 emesso dall’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Siracusa – che aveva ritenuto, in forma presuntiva, l’esistenza di un maggior reddito e, quindi, procedeva al recupero di maggiori imposte.

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’ufficio finanziario, accoglieva il ricorso rilevando l’erroneità della data indicata nell’invito a comparire notificato nonché, nel merito, per la particolare natura della società cooperativa di produzione e lavoro della contribuente nell’ambito della quale gli utili sono distribuiti tra i soci sotto forma di salari.

3. Avverso tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Sicilia– sezione staccata di Siracusa - ove si costituiva anche la contribuente; tale Commissione con sentenza n. 2245/16/14, depositata in data 8 luglio 2014, respingeva l’appello e confermava la sentenza impugnata.

4. Avverso di essa l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattromotivi. Si ècostituita in giudizio con controricorso la Tropical soc. coop. a r.l. che ha anche depositato, in data 05/06/2019, istanza di sospensione del processo per definizione agevolata ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119 La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 per la quale non sono state presentate memorie. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; errato annullamento dell’atto di contestazione», la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.ha ritenuto invalido l’invito a comparire perché ivi era indicata una data già decorsa. 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato:

« Art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione dell’art. 39, primo e secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto che l'ufficio finanziario abbia proceduto all ’ac certamento determinando i ricavi induttivamente senza effettuare alcun controllo sulla contabilità dell'azienda e basandolo solo sull'asseritaantieconomicità. 1.3Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: « Art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.; omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti» la ricorrente prospetta la medesima doglianza rappresentato nel secondo motivo sotto il profilo del difetto di motivazione. 1.4Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato:

« Art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; violazione e falsa applicazione di norma procedurali (art. 132, secondo comma, n. 2 cod. proc. civ.) in relazione all’art. 36, comma due, n. 4, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546» la ricorrente prospetta la medesima doglianza rappresentato nel secondo motivo sotto il profil o dell’ error in procedendo. Peraltro, la Tropical soc. coop. a r.l. ha depositato la documentazione prevista ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

Orbene, rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ.

Le spese del processo estinto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, restano a carico della parte che le ha anticipate.