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Ordinanza Interlocutoria — n. 757/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to merge individual partner tax appeal with company appeal pending joint review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 757/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the interlocutory appeal by ordering the remittal of the individual partner's tax case to be joined with the pending company appeal. The Agency argued that the lower court erred by annulling a tax assessment based on a non-final judicial decision regarding the company's hidden profits. The court ruled that since the company's underlying assessment is still under cassation review, the partner's case must be treated together to ensure procedural consistency.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: When a tax assessment against a partner depends on a pending cassation appeal regarding the company's hidden profits, the partner's appeal must be remitted for joint treatment with the company's appeal to avoid contradictory judgments.

Parole chiave

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tax assessment hidden profits partner liability procedural remittal non-final judgment joint treatment IRES tax onere della prova del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 2909 c.c.
1335/49/2014) favorevole alla società ed avente ad oggetto l’accertamento del reddito societario, ciò in violazione dell’art. 2909 cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.
Art. 39, comma 1, lett. d D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Art. 2697 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 11 c.c.
art. 2909 cod. civ
1335/49/2014) favorevole alla società ed avente ad oggetto l’accertamento del reddito societario, ciò in violazione dell’art. 2909 cod. civ.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.28319/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro DI RONZA CARMELA, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine dell’atto di costituzione, dall’Avvocato Maria Capasso ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avvocato Angela Fiorentino in Roma, via E.Q. Visconti, n. 11. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA - n. 3908/49/2014, depositata in data 16 aprile 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Di Ronza Costruzioni S.r.l. un avviso di accertamento, avente ad oggetto le maggiori IRES ed Avv. Acc. IRES e altro 2005 IVA dovute per l’anno d’imposta 2005. In virtù della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci nelle società di capitali a ristretta base societaria, l’ufficio, per lo stesso anno d’imposta, emetteva avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci ed in particolare nei confronti della controricorrente, socia al 20%, per il recupero della maggiore imposta da lei dovuta in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili (avviso n.TF7011103544).

2. Avverso questo avviso di accertamento, la contribuente (e separatamente, anche la società Di Ronza Costruzioni S.r.l.) proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Caserta, ove si costituiva anche l’Agenzia delle Entrate, deducendo la piena legittimità del proprio operato e, in particolare, l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti a fondamento dell’accertamento, supponenti la legittima e fisiologica inversione dell’onere della prova in capo alla contribuente, che avrebbe potuto fornire diverse prove contrarie.

3. La C.t.p., con sentenza n. 305/07/2011, accoglieva il ricorso della contribuente, sulla scia del parziale accoglimento del ricorso proposto dalla società, in virtù della non automaticità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci.

3. Contro tale decisione proponeva appello l’ufficio finanziario dinanzi la C.t.r della Ca mpania , ove si costituiva anche la contribuente; tale Commissione, con sentenza n. 3908/49/2014 , depositata in data 16 aprile 201 4, respingeva il gravame dell’ufficio, confermando l’operato del giudice di prime cure.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. della Campania, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. La contribuente siè costituita con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 16 dicembre 2022per la quale non sono state depositate memorie. Considerato che: 1.Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione dell’art.2909 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha annullato l’accertamento emesso nei confronti della singola socia ritenendo provata l’inesistenza dei maggiori ricavi occulti, e relativa distribuzione di utili extracontabili, ottenuti dalla vendita degli immobili di Stintino sul presupposto rilievo dell’esistenza di una decisione (sentenza della C.t.r. campana n. 1335/49/2014) favorevole alla società ed avente ad oggetto l’accertamento del reddito societario, ciò in violazione dell’art. 2909 cod. civ. atteso che la pronuncia non era passata in giudicato. 1.2.

Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; 2697, 2729 e 11 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.»l’Agenzia lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato riproducendo per intero il testo della motivazione della sentenza della C.t.r. campana suindicata e, quindi, ritenendo la non valenza degli indici OMI unitamente agli elementi indiziari offerti dall’ufficio finanziario.

2. Va premesso che l’Agenzia delle Entrate ha riferito che pende ricorso in cassazione promosso dall’Agenza delle Entrate contro la Di Ronza Costruzioni srl, di cui Ronza Carmela è socio al 20%, avverso la sentenza della C.t.r. della Campania n. 1335/49/14, iscritto al N.R.G. 020478/2014. Orbene, poiché il ricorso citato afferisce l’accertamento nei confronti della società, che concreta il giudizio presupposto, appare opportuno trattare congiuntamente il presente ricorso N.R.G. 28319/2014 con l’ altro ricorso N.R.G. 020478/2014 pendente nei confronti della società.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo per l ’ eventuale trattazione congiunta di questo ricorso N.R.G. 28319/2014 con il ricorso N.R.G. 0204