Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 725/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court suspends tax appeal process to allow taxpayer to request simplified final judgment under new law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 725/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court suspended the ongoing tax appeal between the Revenue Agency and Giorgio Caruso regarding a 2005 administrative sanction. The taxpayer requested a suspension to file for a simplified final judgment under the new Law No. 130/2022, which the court granted. Consequently, the proceedings were remitted to a new docket to allow the taxpayer to exercise this specific procedural right.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130; The court may suspend tax proceedings upon the taxpayer's request to facilitate the filing of a simplified final judgment application.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax appeal suspension simplified final judgment Law 130/2022 procedural remission administrative sanction sanzioni pecuniarie arretrati d'imposta sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 cod. civ.
Art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269
di Messina, con sentenza che era stata successivamente annullata a seguito di appello, e sul quale, dunque, non si era formato il giudicato; con il secondo motivo la ricorrente denunzia, poi, la violazione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv.
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva a tale disposizione; il terzo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 19 del d.lgs.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 36 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l.
Art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022
sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la c
artt. 2909 cod. civ
Considerato che: con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 cod. civ.
artt. 112 cod. proc. civ
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 2442 / 20 14 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro CARUSO GIORGIO, rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso, dagli Avv.ti SALVATORE CATANIA e FRANCESCO CUCINOTTA, elettivamente domiciliato presso l’Avv. Rosario Rao, in Roma, VIA FASANA, N. 16 -controricorrente - avverso la sentenza n. 318 / 27 / 20 1 2 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DE LLA SICILIA – sezione staccata di Messina, depositata il 26/11/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal consigliere dott.

Francesco Cortesi . Rilevato che: l’Agenzia delle entrate impugna, con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la decisione della C.T.P. di Messina che aveva accolto il ricorso propostoda Giorgio Caruso avverso la cartella esattoriale notificatagli il 24 marzo 2005; con tale cartella era stata irrogata al Caruso una sanzione amministrativa tributaria, ai sensi degli artt. 3 e 27 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, quale legale rappresentante di Eurocondotte s.r.l.; alla predetta società, infatti, era stato precedentemente notificato un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione, a fini Ilor, di redditi non dichiarati nell’anno di imposta 1997; il ricorso del contribuente era stato accolto sul rilievo dell’intervenuto annullamento dell’atto impositivo emesso a carico della società, per effetto della sentenza n. 137/13/04 resa da lla C.T.P. di Messina; la C.T.R. aveva respinto l’appello interposto dall’Ufficio, ritenendo sufficiente a tal fine l’intervenuto annullamento dell’atto impositivo prodromico alla cartella notificata al Caruso; il contribuente ha depositato controricorso.

Considerato che: con il primo motivo l’Agenzia ricorrente denunzia violazione degli artt. 2909 cod. civ. e nullità della sentenza, per aver la C.T.R. erroneamente attribuito rilievo all’annullamento dell’atto impositivo disposto dalla C.T.P. di Messina, con sentenza che era stata successivamente annullata a seguito di appello, e sul quale, dunque, non si era formato il giudicato; con il secondo motivo la ricorrente denunzia, poi, la violazione dell’art. 7 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in l. n. 326/2003, lamentando che la C.T.R. avrebbe erroneamente attribuito efficacia retroattiva a tale disposizione; il terzo mezzo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, evidenziando che il contribuente non aveva contestato la cartella per vizi suoi propri, ma per motivi attinenti al merito della pretesa erariale, ormai divenuta definitiva per omessa impugnazione dell’atto impositivo; con il quarto mezzo, infine, l’Amministrazione deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, rilevando che i giudici di appello non si sono pronunziati sulla sua eccezione di inammissibilità del ricorso, dovuta alle ragioni di cui al motivo che precede; in via preliminare, dev’essere osservato che, con istanza depositata in cancelleria il 1 8 novembre 2022, il contribuente ha chiesto la sospensione del processo, ai sensi dell’art. 5, comma 10, della l. 31 agosto 2022, n. 130, al fine di potere procedere alla presentazione dell’istanza di definizione agevolata del giudizio; occorre dunque provvedere in conformità a tale istanza, con rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

sospende il processo, ai sensi dell’art. 5, commi 7 e 10, della l. n. 130 del 2022, e rinvia la c