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Ordinanza Interlocutoria — n. 718/2023 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case due to pending thematic hearing on prescription terms for tax interest and penalty credits.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 718/2023 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Regional Tax Court's decision, which had declared tax debts prescribed. The tax agency argued for a five-year prescription period, while the taxpayer contended for a ten-year period applicable to registered tax credits. The court suspended the proceedings because a thematic public hearing on this specific legal issue was scheduled for November 2022, necessitating a remand for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 2946 c.c.; Art. 360 c.p.c.: The Court remands the case to a new hearing because a thematic public hearing has been scheduled to definitively establish the applicable prescription period for tax interest and penalty credits.

Parole chiave

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tax prescription period interest and penalty credits ten versus five years registered tax credits thematic public hearing remand for new hearing tax agency appeal sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 2946 c.c.
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
in relazione all’art. 360, primo comma, n.
d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602
12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non opposte andava applicato il termine di prescrizione decennale» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r.
Art. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602
art. 2946 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 19 novembre 2019 n. 30008
Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31240
Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31241
Cass., Sez. V, 29 novembre 2019, n. 31242
Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11814
31240, 31241, 21242; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11814); che, tuttavia, il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha precisato al par.
Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9076
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29123/18 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Dall'Asta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato Antonino Spinoso in Roma, Via Giuseppe Ferrari, 35. -ricorrente – contro BUDIC SERGIO, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente,dall'Avvocato Silvia Serra e dall'a vv ocato M onica Zilioed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avvocato Antonella Florita in Roma, Viale Giulio Cesare, 71. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27 ottobre dal consigliere dott.ssa Maria Luisa De Rosa. Rilevato che:

1. Sergio Budic ricorreva dinanzi la C.t.p. di Torino avverso l’intimazione di pagamento n. 11020169002485639/00 relativ a a molteplici cartelle esattoriali per tributi di varia natura afferente alle annualità 2004, 2005 e 2006 eccependo l’intervenuta Avv.Int.Pag. Trib.Erariali 2004- prescrizione, con esclusione dei ruoli di natura previdenziale ed altre due cartelle che, appunto, non impugnava.

2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’agente di riscossione, accoglieva il ricorso e annullava l’intimazione impugnata per intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dalle intimazioni di pagamento impugnate.

3. Contro tale decisione proponeva appello l’agente di riscossione dinanzi la C.t.r del Piemonte ; tale Commissione, ove si costituiva anche il contribuente, con sentenza n. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018, respingeva l’appello.

4. Avverso la sentenza della C.t.r. l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. Si è costituita in giudizio Riscossione Sicilia spa, agente della riscossione per la provincia diCatania con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n.20232/20 la sesta sezione civile di questa Corte, nel disporre la rimessione del fascicolo alla quinta sezione, rilevava , in via preliminare che « deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. U., 19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità, principio al quale hanno inteso dare continuità le successive pronunce della Quinta Sezione Civile (Cass., Sez.

V, 29 2 di 3 novembre 2019, n. 31240, 31241, 21242; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11814); che, tuttavia, il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha precisato al par. 28 che «ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall'eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura, sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro», punto motivazionale in forza del quale questa Sezione ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 375, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

VI, 18 maggio 2020, n. 9076)». Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’avvocato Carlo Dall’Asta depositava il mandato con dichiarazione dell’Avvocatura dello Stato di declinatoria del patrocinio ai sensi dell’art. 4-noviesd.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv . Per avere applicato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta interessi e sanzioni» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. app licato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta interessi e sanzioni 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod.proc. c iv . in relazione agli artt. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non opposte andava applicato il termine di prescrizione decennale» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha applicato il termine di prescrizione decennale.

2. Va rilevato che sussistono diversi orientamenti sezionali in ordine al termine prescrizionale per interessi e sanzioni e, sul punto, è stata fissata udienza pubblica tematica per il giorno 8 novembre 2022; pertanto deve disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa di una univoca definizione.